ORDINANZA N.3555

CITTÀ DI TORINO

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 1774 tIII.2.2

LOCALITÀ: colle Superga ecc.

Del 12.10.2001

CIRCOSCRIZIONE N.

 

PR18\sabrina/gara.milano-torino

OGGETTO: GARA CICLISTICA AGONISTICA PROFESSIONISTI "86ma MILANO - TORINO. 17 OTTOBRE 2001.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della R.C.S. Sport, relativa allo svolgimento della gara competitiva denominata "86ma MILANO - TORINO";

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n.. 898/2001 del 9 ottobre 2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 17 ottobre 2001

A) in:

- Corso Casale, tratto: Piazzale Marco Aurelio - Via Gassino;

l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, compresa la sosta quale momento statico della circolazione, dalle ore 13.00 alle ore 17.30, fatta eccezione per i partecipanti alla gara competitiva, per i veicoli al seguito, per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

B) in:

l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con la rimozione coatta dei veicoli per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, fatta eccezione per i veicoli dell'Organizzazione e della Stampa;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- l'Ente organizzatore dovrÀ, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e, ove necessario, ripristinare la circolazione al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)