ORDINANZA N. 3414

CITTĄ DI TORINO

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1664 TIII.2.2

LOCALITĄ: strada settimo

Del 3.10.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 6

 

PR18\sabrina/gare.stradasettimo5.10bis

OGGETTO: CHIESA SCIENTOLOGY - MARATONA EUROPEA PER I DIRITTI UMANI - PODISTICA NON COMPETITIVA - 5 OTTOBRE 2001

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della Chiesa Scientology Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione "MARATONA EUROPEA PER I DIRITTI UMANI";

Vista l'ordinanza n. 3349 del 27.9.2001, considerato che non sono state previste alcune vie nel percorso della gara podistica in oggetto,

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n. 769/2001 del 29 agosto 2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 5 ottobre 2001

In:

STRADA SETTIMO - VIA BOLOGNA - CORSO XI FEBBRAIO - CORSO REGINA MARGHERITA - CORSO SAN MAURIZIO - LUNGO PO CADORNA - PIAZZA VITTORIO VENETO - VIA PO - PIAZZA CASTELLO - VIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE - VIA CESARE BATTISTI - P.ZZA CARLO ALBERTO,

  1. l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

  1. la revoca dell'ordinanza n. 3349 del 27.9.2001 citata in premessa,

3) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti

segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli

Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA