ORDINANZA N. 3330

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 687

LOCALITĄ via Bricherasio, via Fanti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 26/09/2001

GI/VARIE01/bricherasio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del settore Parcheggi-Esercizio;

Vista l'ordinanza n. 1185 prot. 214 del 6.05.1999, con la quale veniva istituito:

-alla lettera B) sul lato OVEST di via Fanti, la sosta a pagamento con disposizione "in fila" nel tratto compreso tra via Montevecchio e corso Stati Uniti e nel medesimo tratto la revoca del senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in via Bricherasio, nel tratto: corso Stati Uniti - corso Montevecchio

  1. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST, con disposizione " a spina" e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2616 prot. 561 del 26.11.98;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD;

B) in via Fanti, nel tratto: via Montevecchio - corso Stati Uniti

  1. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST, con disposizione " a spina" e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2616 prot. 561 del 26.11.98;
  2. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare, con direzione da SUD verso NORD;

C.la revoca dell'ordinanza n. 1185 prot. 214 del 6.05.99, meglio specificata in premessa;

D.la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)