ORDINANZA N. 3298

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITÀ -

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 1585 TIII.2.2

LOCALITÀ: Piazz.reale30/9/2001

Del 25.9.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

PR18\sabrina/gara.piazzettareale

OGGETTO: CONI COMITATO PROV.LE TORINO - MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA OLIMPIC DAY - 30 SETTEMBRE 2001

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta del Comitato Provinciale Torino, .tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata "OLIMPIC DAY",

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n. 759/2001 del 13/9/2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 30 settembre 2001

In:

PIAZZETTA REALE - PIAZZA CASTELLO - VIA ROMA - PIAZZA S. CARLO - PIAZZA C.L.N. - VIA ROMA,

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

- l'Ente organizzatore dovrÀ, a sua cura e spese, predisporre tutte le prevenzioni

necessarie alla tutela della pubblica incolumità e, ove necessario, ripristinare la

circolazione al fine di assicurare il transito ai veicoli in situazione di emergenza;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia

interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)