ORDINANZA N. 3053

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n.1403 TIII.2.2

LOCALITĄ: Corso Casale 9/9/2001

Del 7.9.2001

CIRCOSCRIZIONE N.7

 

PR18\sabrina/gara.casale.cicloturistica.

OGGETTO: GARA CICLOTURISTICA NON COMPETITIVA "CITTĄ OLIMPICHE" - 9 NOVEMBRE 2001.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7,158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della CICLO CLUB TORINO, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione denominata "CICLOTURISTICA MOTOVELODROMO FAUSTO COPPI",

Acquisito il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando, espresso con nota prot. n.762/2001;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 9 settembre 2001

In:

CORSO CASALE (dal n.c. 144 al cartello SAN MAURO) -

Ritorno: CORSO MONCALIERI dal semaforo del Fioccardo - PIAZZA GRAN MADRE - CORSO CASALE fino al n.c. 144 (motovelodromo),

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

 

Arch. Alessandro FARAGGIANA