ORDINANZA N. 3048

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 649

LOCALITĄ corso Chieri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 07.09.2001

GI/VARIE01/chieri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1961 prot. 393 del 6.06.2001, con la quale in corso Chieri, era stata istituita tra l'altro, la posa di sistemi di rallentamento della velocità nei punti sottoelencati:

al punto 2) ad effetto ottico

al punto 3) ad effetto acustico

sulla semicarreggiata SUD/OVEST a m 115 circa a NORD/OVEST del f.f. NORD/OVEST di strada D'Harcourt

Al fine di evitare comportamenti di guida scorretti con l'aggiramento dei dispositivi di rallentamento, determinando così, situazioni di estremo pericolo, appare opportuno posizione gli stessi su tutta la carreggiata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Chieri

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata rispettivamente:
  2. a)a m 45.00 circa a NORD del f.f. NORD/OVEST di strada D'Harcourt,

    b)a m 25.00 circa a SUD del f.f. SUD/EST di strada D'Harcourt;

  3. la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata rispettivamente:

a)a m 75.00, m 120 e m 185 circa a SUD del f.f. SUD/EST di strada D'Harcourt,

  1. a m 115 circa a NORD del f.f. NORD/OVEST di strada D'Harcourt;

  1. la revoca dei punti 2) e 3) dell'ordinanza n. 1961 prot. 393 del 6.06.2001, meglio citata in premessa;
  2. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei rallentatori della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)