ORDINANZA N. 3010

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 1388III.1.2LOCALITĄ Piazza Castello, ecc.,

del3.9.2001CIRCOSCRIZIONE N. 1

lv24/manif/assedio

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IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della Divisione Economia e Sviluppo - Settore Affari Generali e Manifestazioni, relativa allo svolgimento delle celebrazioni per il 295° Anniversario della liberazione di Torino dall'assedio francese del 1706;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 9 settembre 2001

  1. in Piazza Castello, area pedonale

B) in Piazza della Consolata

  1. in:

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA