ORDINANZA N. 2737

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

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Prot. n. 565LOCALITĄ via San Dalmazzo

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 07.08.2001GI/VARIE01/dalmazzo

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, e 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.04.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.08.1967 n. 804;

Vista la comunicazione dell'avvocato Gianpaolo Sabbatini, console onorario dell'Albania, con la quale viene segnalata la dismissione degli uffici del Consolato in via San Dalmazzo;

Vista l'ordinanza n. 481 prot. 441 del 10.03.97, con la quale veniva istituita il divieto di sosta permanente in via San Dalmazzo, sul lato OVEST di via San Dalmazzo, a partire da m 7.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Cernaia, con sosta consentita ai veicoli del Corpo Consolare di Albania;

Vista l'ordinanza n. 694 prot. 647 del 04.04.97, con la quale veniva istituita il divieto di sosta permanente in via San Dalmazzo, sul lato OVEST di via San Dalmazzo, a partire da m 12.00 circa a NORD del f.m. NORD di via Cernaia, con sosta consentita ai veicoli del Corpo Consolare di Malta;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Considerata l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato il dispositivo;

ORDINA

in via San Dalmazzo

la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)