ORDINANZA N. 2639

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 537

LOCALITA' Via Terraneo

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 26/07/2001

LB/VARIE01/terraneo

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Terraneo

  1. l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, sulla carreggiata laterale OVEST che collega la via stessa all’interno 176 di via Pianezza;
  2. la realizzazione di n. 3 attraversamenti pedonali rialzati con funzione di rallentatori di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell’art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata laterale OVEST che collega la via stessa all’interno 176 di via Pianezza, in corrispondenza dei vialetti pedonali;
  3. l’istituzione della sosta con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati:

  1. sul lato SUD della carreggiata laterale OVEST, a partire da m 6.00 circa ad OVEST dell’intersezione con la carreggiata centrale e procedendo verso OVEST per un tratto di m 35.00 circa;
  2. sul lato SUD/OVEST della carreggiata laterale EST;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dispositivi di rallentamento, in relazione alla loro, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)