ORDINANZA N. 2453

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 499

LOCALITA' piazza Polonia

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 11/07/2001

AS/GI/VARIE01/polonia

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. – S.Anna;

Vista l’ordinanza n. 323 prot. 305 del 27.02.96, con la quale al punto 1) veniva istituito:

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Polonia

  1. l’istituzione di una corsia riservata a senso unico di circolazione veicolare, con direzione da NORD verso SUD, lungo il lato OVEST della carreggiata di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata anulare SUD, prospiciente l’ingresso principale dell’Ospedale Regina Margherita;
  2. l’istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, fatta eccezione per le autoambulanze e per i veicoli dei sanitari dell’ospedale adibiti ad immediate necessità di pronto soccorso;
  3. l’istituzione del divieto di fermata su detta corsia;
  4. l’istituzione del senso unico di circolazione veicolare antiorario sulle carreggiate, prospicienti l’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale;
  5. l’istituzione dei sensi unici, secondo i giusti sensi di marcia, sui canali di collegamento tra la carreggiata centrale e la carreggiata anulare SUD;
  6. la revoca del punto 1) sub a) e b) dell’ordinanza n. 323 prot. 305 del 27.02.96, meglio specificata in premessa;
  7. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)