ORDINANZA N. 2352

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

Prot. n. 474

LOCALITA' via Bertola

CIRCOSCRIZIONE N.1

Del 03/07/2001

GI/VARIE01/bertola

 

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che nel tratto di via Bertola, oggetto del provvedimento, esistono numerosi esercizi commerciali, i quali necessitano di uno spazio per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, senza arrecare intralcio alla veicolare;

Vista l’ordinanza n. 893 prot. 16 dell’8.05.97, con la quale era stata istituita un’area riservata al carico e scarico merci dalle ore 9.00 alle ore 16.00 sul lato SUD della via immediatamente ad OVEST dell’ingresso contrassegnato con il n.c. 57;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bertola

  1. l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, immediatamente ad EST dell’ingresso contrassegnato con il n.c. 57, per un tratto di m 10.00 circa con disposizione "in fila";
  2. la revoca della sosta a pagamento limitatamente al tratto di cui al punto 1) suddetto;
  3. la revoca dell’ordinanza n. 893 prot. 16 dell’8.05.97, meglio specificata in premessa,
  4. l’istituzione della sosta a pagamento, nel tratto di cui al punto 3) suddetto con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995,
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l’inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)