Prot. N. D10COM23437

Ordinanza N. 2017

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO - COMMERCIO
Comparto Commercio su Aree Private e Attività Artigianali

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate, per quanto riguarda il periodo estivo, nell'arco di tempo dal 10 luglio al 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito ditale periodo, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative;

Atteso che sono state consultate le Organizzazioni di categoria interessate, e che e' stato altresi' effettuato un coordinamento con i Comuni confinanti;

Richiamata la Legge n. 142/1990, e s.m.i.;

Visto il D.L.vo n. 80/1998, nonché la Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998;

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2001 da

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2001 A LUNEDÌ 6 AGOSTO 2001 COMPRESO

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve

essere preceduta da comunicazione al Comune contenente:

1)L'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2)La data di inizio e quella di cessazione della vendita;
3)Le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
4) Itesti delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Inoltre, ai sensi del l'art. 15 comma 5 del D. L.vo 114/1998, "lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto".

Per quanto riguarda le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e correttezza dell'effettuazione delle vendite di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore, si fa riferimento alle indicazioni contenute negli artt. da 9 a 12 dell'abrogata L.19 marzo 1980, n. 80, purché non incompatibili con disposizioni di Legge successive ed attualmente vigenti.

Torino, 8 giugno 2001

IL DIRIGENTE
D.ssa Maria GHISAURA