Prot. N. D10COM21527

Ordinanza N. 1821

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICHE E DI SERVIZIO - COMMERCIO
Comparto Commercio su Aree Private e Attività Artigianali

I L D I R I G E N T E

Richiamato il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Atteso che l'art. 11 di detto Decreto al comma 5 attribuisce ai Comuni l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio al dettaglio possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fermo restando che "detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva dal 31 maggio 1999, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali";

Richiamata altresì la propria ordinanza n. 4091 del 20 dicembre 2000, n. prot. D10COM26182 con cui sono state individuate, ai sensi dell'art. 11 co. 5 del D.L.vo 114/1998, le deroghe all'obbligo di chiusura festiva degli esercizi commerciali al dettaglio su area privata per l'anno 2001, secondo il seguente calendario e con riferimento alle seguenti zone, escludendo i mesi di gennaio, di luglio e di agosto, nonché il mese di dicembre, per il quale l'art. 11 co. 5 del D.L.vo 114/1998 prevede comunque la deroga all'obbligo di chiusura per le domeniche e festività:

- 1a domenica del mese:

apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 1

- 2a domenica del mese:

apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizioni 2 - 5 - 7

- 3a domenica del mese:

apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizioni 4 - 8 - 10

- 4a domenica del mese:

apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizioni 3 - 6 - 9.

Atteso che nella formulazione della suddetta ordinanza n. 4091/2000 non si e' tenuto conto della recente istituzione della giornata festiva del 2 giugno;

Rilevato che a seguito di richieste in tal senso formulate da parte delle Associazioni di categoria e di via, e' stata emanata l'ordinanza n. 1772 del 25/5/2001, con cui e' stata consentita l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata per tale giornata.

Rilevato che successivamente all'adozione di detta ordinanza, i rappresentanti del commercio su area pubblica hanno anch'essi espresso l'opportunitĄ di consentire l'apertura degli esercizi commerciali appartenenti a tale categoria per la giornata del 2 giugno;

Ritenute tali richieste meritevoli di accoglimento, anche in relazione alle esigenze dell'utenza, ricadendo la festivitĄ nella giornata di sabato

Visto l'art. 28 co. 12 del citato D. L.vo 114/98, nonche' l'Allegato A - Titolo V della D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001 (indirizzi regionali in materia di orari del commercio su area pubblica);

Richiamato l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.L.vo n. 80/1998, nonché la Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998;

D I S P O N E

di consentire, per la giornata di sabato 2 giugno 2001, la deroga all'obbligo di chiusura festiva oltre che per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata (come giĄ previsto dall'ordinanza n. 1772 del 25/5/2001) anche per i mercati coperti e per gli esercizi commerciali su area pubblica, a condizione, per questi ultimi, che ne faccia richiesta, per ciascun mercato, almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio, secondo l'orario normalmente praticato.

IL DIRIGENTE
D.ssaMaria GHISAURA