ORDINANZA N. 1791

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 603 T III.2.1

LOCALITĄ: Via Musine'

Del 25.05.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

Pr18/sabrina/lavoriprivati/musine'

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta del SIG. GIULIANO MARCO;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori in modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

Nei giorni 28, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2001

A) in Via Musine' tratto: Via Locana - n.c. 25 di Via Musine', su ambo i lati;

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

B) in Via Musine', nel tratto rimanente, all'intersezione con Corso Svizzera, direzione EST/OVEST, con precedenza ai veicoli in uscita;

  1. l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza ai veicoli in uscita (direzione OVEST),

2) l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato NORD;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e che l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dei lavori, osservando le seguenti modalità:

la chiusura del transito dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA