ORDINANZA N. 1777

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 364

LOCALITĄ corso Cairoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 25/05/2001

GI/VARIE01/cairoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nel tratto di corso Cairoli oggetto del provvedimento è opportuno intervenire con dei deterrenti contro l'alta velocità dei veicoli che percorrono il corso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Cairoli

la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
a)sulla semicarreggiata EST della carreggiata EST, a m 10.00 circa a SUD del protendimento ideale del f.m. SUD di via Mazzini, procedendo verso SUD;

b)sulla semicarreggiata OVEST della carreggiata EST, a m 15.00 circa a NORD del protendimento del f.m. NORD di via Mazzini, procedendo verso NORD;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei rallentatori, in relazione alla loro natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)