ORDINANZA N. 1500

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 309

LOCALITĄ corso Einaudi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 3.05.2001

GI/VARIE01/einaudi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che la limitata sezione stradale non consente la possibilità di sostare su ambo i lati della carreggiata SUD di corso Einaudi e per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza dei taxi, il parcheggio viene traslato sul lato SUD della carreggiata stessa;

Vista l'ordinanza n. 1326 del 17 aprile 2001 del settore Attività Economiche e di Servizio - Polizia Amministrativo Ufficio -Auto Pubbliche;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Einaudi

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata laterale SUD, a partire da corso De Gasperi e procedendo verso EST per un tratto di m 57.00 circa;
  2. la revoca della sosta a pagamento sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, a partire ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 31 fino a via Cassini esclusa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)