ORDINANZA N. 1353

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 279

LOCALITĄ Piazza della Repubblica

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 20.04.2001

LB/VARIE01/repub

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le ordinanze n. 2178 prot. n. 386 del 13.07.2000 e n. 3459 prot. n. 586 del 2.11.2000 con le quali veniva istituita una corsia, della larghezza di m 2,50, riservata ai veicoli condotti a braccia lungo il lato interno della carreggiata perimetrale del Settore NORD/OVEST di piazza della Repubblica, nel tratto compreso tra corso Regina Margherita e il prolungamento di corso Giulio Cesare, esclusi, nonché il divieto di circolazione nella corsia stessa, fatta eccezione per i suddetti veicoli;

Considerato che la suddetta corsia non viene attualmente utilizzata dagli operatori del mercato e vista la carenza di posti auto nella zona, si ritiene opportuno eliminare detta corsia e consentire la sosta;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza della Repubblica

carreggiata perimetrale del settore NORD/OVEST

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila", sul lato interno della carreggiata, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23.3.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. la revoca delle ordinanze n. 2178 prot. n. 386 del 13.07.2000 e n. 3459 prot. n. 586 del 2.11.2000, meglio specificate in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)