ORDINANZA N. 1347

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 273

LOCALITĄ via Tasso

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 20.04.2001

GI/VARIE01/tasso

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che gli uffici della Procura Generale e del Tribunale di Torino si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia in corso Vittorio Emanuele II;

Vista l'ordinanza n. 945 prot. 855 del 4.08.93, con la quale era stato istituito al punto 3) il divieto di sosta e di fermata permanente , sul lato SUD di via Tasso, nel tratto via Milano - via Conte Verde, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Giudiziaria e la successiva ordinanza integrativa n. 1819 prot. 396 del 24.08.98, con la quale alla lettera A) veniva nel medesimo tratto, disposta la sosta "a spina ";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Tasso

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato SUD della via, nei tratti sottoelencati:
  2. - tra via Milano e via Berchet, con disposizione "in fila" e a m 1.50 dal f.f. SUD della via stessa;

    - tra via Berchet e via Conte Verde, con disposizione "a spina" e a m 1.50 dal f.f. SUD della via stessa;

    con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;

  3. la revoca delle ordinanze n. 945 prot. 855 del 4.08.93 e n. 1819 prot. 396 del 24.08.98, limitatamente alla parte istitutiva meglio citata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)