ORDINANZA N. 1039

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 218

LOCALITĄ via Berchet

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 28.03.2001

GI/VARIE01/berchet

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che gli uffici della Procura Civile si sono trasferiti presso la nuova sede del Palazzo di Giustizia, in corso Vittorio Emanuele II;

Viste le ordinanze n. 945 prot. 855 del 4.08.93 e n. 1755 prot. 383 del 13.08.98, con le quali era stato istituita tra l'altro, il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Giudiziaria in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno su tutta la carreggiata di via Berchet;

Vista l'ordinanza n. 273 prot. 58 del 4.02.2000, con la quale sul lato EST di via Berchet era stato revocato il divieto di fermata; limitatamente al tratto via Tasso - via Quattro Marzo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Berchet

  1. la revoca del divieto di sosta e di fermata, istituito con le ordinanze n. 945 prot. 855 del 4.08.93 e n. 1755 prot. n. 383 del 13.08.98, meglio specificate in premessa; fatta eccezione per il tratto compreso tra via Tasso - via Quattro Marzo, sul quale permane il divieto di fermata, istituito con l'ordinanza n. 273 prot. 58 del 4.02.2000;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con disposizione "in fila" e con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23 marzo 1995;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)