Prot. 12339

ORDINANZA N. 996

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO

SETTORE ATTIVITĄ ECONOMICIIE E DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE

Atteso che il D.L.vo marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59", stabilisce all'art. 11 che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio "sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142";

Rilevato che il suddetto articolo 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sostituito dall'art. 11, comma 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265, oggi abrogato e sostituito dall'art. 50, comma 7 D.L.vo 267/2000, prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale 17 maggio 1999, n. 92, (n. mecc. 2964/16), con cui si è stabilito, con riguardo agli esercizi di vendita di prodotti alimentari, di istituire una turnazione della chiusura durante il periodo estivo (mesi di luglio e di agosto), con modalità tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze complessive degli utenti durante i mesi estivi, trattandosi di fornire ai cittadini un servizio essenziale, e quindi in applicazione di quanto disposto dal già citato articolo 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Rilevato che sono stati convocate per discutere in merito le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 960123702 del 29.2.1996;

Visto l'articolo 107, D.L.vo n. 267/2000;

DISPONE

Di stabilire, per l'anno 2001, i seguenti due turni ferie per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di prodotti alimentari , fissati secondo una razionale distribuzione topografica, individuata nelle 90 zone statistiche

1° TURNO - DAL 2 LUGLIO AL 29 LUGLIO

2° TURNO - DAL 30 LUGLIO AL 26 AGOSTO

Dal 2 luglio 2001 al 26 agosto 2001 non è consentita la chiusura dell'esercizio se non nel periodo assegnato, fatta salva la possibilità di presentare, entro il termine improrogabile dell' 11 maggio 2001, comunicazione, motivata da ragioni di comprovata necessità adeguatamente documentate, di variazione del turno ferie assegnato, da ritenersi assentita qualora non venga comunicata una diversa determinazione entro l'8 giugno 2001, ovvero di effettuare lo scambio del turno tra due esercizi congeneri compresi nella stessa circoscrizione , previa comunicazione in carta libera da inoltrarsi al Settore Attività Economiche e di Servizio - del Comune Comparto Commercio su Aree Private e Attività Artigianali, via Garibaldi n. 23, 10122, Torino, entro l'11 maggio 2001.

Nel caso in cui non fosse pervenuta agli esercizi la comunicazione di assegnazione del turno ferie, gli stessi dovranno provvedere a richiedere al Settore Attività Economiche e di Servizio del Comune il turno attribuito.

E' fatto obbligo all'esercente, durante il periodo di chiusura per ferie, di esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello indicante il turno di chiusura ed almeno due dei punti vendita congeneri aperti più vicini.

In caso di mancato rispetto del turno assegnato, verrà applicata al trasgressore la sanzione prevista dall'art. 22 comma 3 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, e cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.1.000.000 a L.6.000.000

Per l'anno 2001 la Città intende promuovere iniziative pubblicitarie per gli esercizi che comunicheranno di voler rinunciare alla chiusura per ferie durante i mesi di luglio ed agosto.

Pertanto chi volesse partecipare all'iniziativa può comunicare, sempre entro l'11 maggio 2001, la rinuncia al turno ferie assegnato. Si fa presente, comunque, che anche in tal caso l'inosservanza di quanto comunicato comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste in caso di inosservanza del turno ferie.

Torino, 23 marzo 2001

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria GHISAURA