ORDINANZA N. 963

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 188

LOCALITĄ Corso Francia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 21.03.2001

LB/VARIE01/francia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 157 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 3768 prot. n. 644 del 24.11.2000 che istituiva, tra l'altro, la sosta a pagamento sul lato NORD, della carreggiata laterale NORD di corso Francia, nel tratto: piazza Bernini - piazza Statuto;

Vista l'ordinanza n. 697 prot. n. 134 del 28.02.2001, che istituiva la sosta a pagamento sul lato SUD, della carreggiata laterale NORD di corso Francia, nel tratto: piazza Bernini - via Matteucci;

Considerato che la limitata sezione della carreggiata non consentirebbe la sosta su ambo i lati;

Vista la carenza di posti auto nella zona, si ritiene di poter consentire la sosta sulla carreggiata laterale NORD di corso Francia, demarcando la stessa, sul lato NORD, parte sul marciapiede e parte sulla carreggiata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Francia

carreggiata laterale NORD, lato NORD

  1. l'istituzione della sosta con disposizione "in fila", in parte sul marciapiede ed in parte sulla carreggiata, nel tratto: piazza Bernini - piazza Statuto, fatta eccezione per il tratto compreso tra il n.c. 2 bis e il n.c. 2, ove viene confermato il divieto di sosta;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al punto 1) suddetto, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 2429, prot. n. 424 del 1.08.2000;
  3. la revoca della sosta a pagamento istituita con ordinanza n. 3768 prot. n. 644 del 24.11.2000, meglio specificata in premessa, nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
  4. la conferma di tutti i provvedimenti viabili prescrittivi già in atto;
  5. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)