ORDINANZA N. 906

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 175

LOCALITĄ corso Racconigi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 15.03.2001

GI/VARIE01/racconigi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 683 prot. 126 del 27.02.2001, con la quale, sono stati istituiti, in corso Racconigi, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Frejus:

al punto 1) la sosta con disposizione "a spina" sul lato OVEST della carreggiata EST e sul lato EST della carreggiata OVEST,

al punto 2) il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e sino alle ore 23.00 nei giorni prefestivi, con la sosta consentita agli operatori del mercato munti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio in corrispondenza dei tratti di cui al punto 1) suddetto;

al punto 3) il divieto di circolazione sulla banchina centrale del corso e al punto 4) il consenso alla circolazione su detta banchina agli operatori del mercato;

Atteso che nella fase attuale non è possibile prevedere i tempi di approntamento di idonea segnaletica e del conseguente insediamento dell'area mercatale;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Racconigi

-la sospensione dei punti 2) e 4) dell'ordinanza n. 683 prot. 126 del 27.02.2001, meglio specificata in premessa;

-la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)