ORDINANZA N.852

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 103 H III.1.1

LOCALITĄ: Via Crevacuore n.7

del 13.3.2001

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

 

GB/sa /handicap/crevacuore

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5,

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'istanza in data 10.1.2001, presentata dal titolare del contrassegno di circolazione per invalidi n.4993 rilasciato dal Comune di Torino, volta ad ottenere un parcheggio riservato "ad personam" nei pressi della propria abitazione sita in Crevacuore n. 7, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto DPR 495/92;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo della Polizia Municipale nei pressi dell'abitazione in seguito al quale risulta che:

- risulta risiedere all'indirizzo suindicato;

- pur disponendo di box all'interno del cortile questo risulta di dimensioni molto piccole;

ORDINA

In Via Crevacuore

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 4993 sul lato SUD della via per un posto auto, in prossimità del n.c. 7;

la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch.Alessandro FARAGGIANA)