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ORDINANZA N. 841

 

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

 

 

Prot. n. 157

LOCALITA' Via Asiago

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 13.03.2001

LB/VARIE01/asiago

 

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal civico Ufficio Tecnico, relativi alla riorganizzazione viabile delle vie Asiago e Vandalino;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

in via Asiago

a)    l'istituzione del limite massimo di velocità di 40 km/h, nel tratto: via Rieti - via De Santis, escluse;

b)   la posa in opera di tre dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

-          in corrispondenza del n.c. 68,

-          in corrispondenza del n.c. 44,

-          in corrispondenza del n.c. 19;

c)    la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

-          in corrispondenza del n.c. 65,

-          immediatamente ad OVEST del n.c. 46,

-          immediatamente ad OVEST del n.c. 24;

d)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei dossi e dei rallentatori ottici, in relazione alla loro natura, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)