ORDINANZA N. 682

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 125

LOCALITĄ Via Spanzotti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 27.02.2001

LB/VARIE01/spanzotti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 788 prot. n. 733 del 8.09.1989 che istituiva sul lato SUD di via Spanzotti, nel tratto: via Capriolo - via Ferrere, escluse, il divieto di sosta permanente;

Visto il nuovo progetto di riorganizzazione della sosta in via Spanzotti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Spanzotti

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD della via, a partire dal protendimento ideale del f.f. EST di via Ferrere e procedendo verso OVEST fino al protendimento ideale del f.f. OVEST di via Ferrere;
  2. l'istituzione del divieto di sosta sul lato SUD della via, a partire dal f.f. OVEST di via Cenischia e procedendo verso OVEST per un tratto di m 16.00 circa;
  3. la revoca dell'ordinanza n. 788 prot. n. 733 del 8.09.1989, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)