ORDINANZA N.490

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ - SETTORE VIABILILTĄ E TRAFFICO

Prot. n. 27 H   III.1.2

LOCALITĄ: Corso Duca degli Abruzzi,73

   

del 14.2.2001

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

 

GB/sa /revoca e istituzione/duca degli abruzzi

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1666 prot.1522 del 11.10.95 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 1726 rilasciato alla titolare sul lato EST della carreggiata laterale EST del Corso Duca degli Abruzzi per un posto auto, in corrispondenza dell'ingresso n.c. 73;

Vista la nota del 13.12.2000 con la quale il genitore della titolare ha comunicato l'avvenuto decesso della medesima assegnataria di posto auto chiedendo nel contempo di poter utilizzare il posto auto già riservato in quanto affetto da gravi problemi di deambulazione;

Visto l'esito del sopralluogo della Polizia Municipale del quale risultano effettivamente sussistere le condizioni dichiarate;

ORDINA:

In Corso Duca degli Abruzzi

in Corso Duca degli Abruzzi

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 4962 sul lato EST della carreggiata laterale EST del corso, per un posto auto;

la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)