ORDINANZA N. 350

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 75

LOCALITĄ corso Cairoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 5.02.2001

GI/VARIE01/cairoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che è imminente l'introduzione in via Accademia Albertina del senso unico riservato ai veicoli di trasporto pubblico, con direzione da SUD verso NORD nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Giolitti, si ritiene opportuno revocare la sosta a pagamento, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale ed in considerazione dell'aumento dei flussi di traffico che si riverserà in corso Cairoli ;

Viste le ordinanze n. 4151 prot. 724 del 28.12.2000 e n. 72 prot. 18 del 10.01.2001, con le quali veniva istituita la sosta a pagamento, su ambo i lati della carreggiata centrale del corso Cairoli, da corso Vittorio Emanuele II a via Cavour, e sul lato OVEST della stessa carreggiata, da via Cavour alla carreggiata di collegamento con il lungo Po Diaz;

Ritenuta la necessità, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Cairoli

  1. l'istituzione del divieto di fermata, su ambo i lati della carreggiata centrale nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Cavour, e sul lato OVEST della carreggiata stessa nel tratto compreso tra via Cavour e via Giolitti
  2. la revoca della sosta a pagamento, istituita con le ordinanze n. 4151 prot. 724 del 28.12.2000 e 72 prot. 18 del 10.01.2001, meglio specificate in premessa;

3)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)