ORDINANZA N. 261

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĀ -

SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

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Prot. n. 57LOCALITĀVia Pianezza

CIRCOSCRIZIONE N. 5

del 26.01.2001LB/VARIE01/pianez

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IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 808 del 2.10.1989,con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente nelle immediate vicinanze della Casa Circondariale delle Vallette;

Vista l'ordinanza n. 809 del 2.10.1989, con la quale veniva istituita la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata, dalle ore .00 alle ore 24.00 in via Pianezza int. 300 sul lato NORD/EST della carreggiata NORD/EST della via, per un tratto di m 50.00, partendo dal margine EST della carreggiata EST del piazzale antistante la Casa Circondariale delle Vallette che collega la carreggiata NORD del piazzale stesso con la carreggiata NORD/EST della via e procedendo verso SUD/EST, sul lato SUD/OVEST della carreggiata SUD/OVEST della via partendo dall'intersezione di questo con il lato OVEST della carreggiata OVEST del piazzale suddetto e procedendo verso SUD/EST, sino al limite NORD/OVEST del varco ivi esistente;

Vista la richiesta della Direzione della Casa Circondariale di Torino (Le Vallette);

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Pianezza interno 300

e sui piazzali antistanti la Casa Circondariale delle Vallette

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)