ORDINANZA N. 204

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITĄ -

SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 149 III.1.2

LOCALITĄ: Via Morozzo n.7

 

Corso Trapani n. 169

del 22.01.01

CIRCOSCRIZIONE N. 3

 

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

 

GB/sa /revoca e istituzione/trapani

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Visti gli artt. 3, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 194 del 18.2.92 che ha istituito il divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 968 rilasciato al titolare sul lato NORD della via Morozzo per un posto auto,in prossimità del n.c. 7;

Vista la nota del 7.9.2000 con la quale il titolare ha comunicato il cambio di residenza da via Morozzo 7 a corso Trapani 169 ed ha richiesto una nuova riserva di sosta;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo della Polizia Municipale nei pressi della nuova residenza del titolare del contrassegno in seguito al

quale risulta che:

- il richiedente risiede in corso Trapani n. 169;

- non dispone di aree all'interno della proprietĄ condominiale;

- non dispone di autorimessa privata;

ORDINA:

In via Morozzo

in corso Trapani

l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.968 rilasciato al titolare sul lato EST della carreggiata laterale EST del corso, per un posto auto, in prossimità del n.c.169;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Giuseppina GIANOTTI)