Ordinanza n° 61 del 10 gennaio 2001 Testo in formato word 95

CITTÀ DI TORINO
Divisione Ambiente e Mobilità - Settore Tutela Ambiente
Ordinanza per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 14 gennaio 2001

IL SINDACO

Visto l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 30/4/1992 n. 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il Decreto 15/4/1994 del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Sanità relativo a "Norme tecniche in materia di livelli e stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 24/5/1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20/5/1991;

Rammentato che negli ultimi mesi sono pervenute diverse comunicazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, relative ai dati sulla qualità dell'aria, dai quali si è riscontrato che, nell'ambito dell'area metropolitana torinese, sono presenti in atmosfera alte concentrazioni di sostanze inquinanti;

Dato atto che i problemi connessi alla qualità dell'aria e le possibili conseguenze dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini, destano preoccupazione tra l'opinione pubblica e, conseguentemente, rappresentano un terreno obbligato sul quale le Amministrazioni pubbliche sono necessariamente tenute ad impegnarsi concretamente, anche per sperimentare nuove soluzioni che, almeno in parte, possano contribuire ad attenuare la portata di tali fenomeni;

Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 42 dello Statuto della Città di Torino;

ORDINA

  1. che a partire dalle ore 14 alle ore 19 del giorno domenica 14 gennaio 2001 su tutto il territorio cittadino è vietata la circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati, con esclusione delle seguenti vie:
    1. i tratti delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
    2. tutte le strade della collina fino al confine dei corsi Moncalieri, Giovanni Lanza, Quintino Sella, via Lomellina, via Monteu da Po, corso Casale e corso Chieri (i corsi e le vie di confine sono invece compresi nel divieto);
    3. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi di piazzale Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica (tratto confine / Traiano) - corso Orbassano (tratto confine / Settembrini) - corso Settembrini - corso Maroncelli - piazza Bengasi - corso Traiano sino a corso Unione Sovietica;
    4. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi dello Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina Margherita (tratto Cossa / confine) – via Sansovino (tratto Cirene / Molise) - corso Molise - strada Altessano (tratto Grosseto / confine) - strada Pianezza (tratto Molise confine) - corso Grande Torino - strada Druento (tratto Grande Torino Altessano) – via Stampini - strada Aeroporto - corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
    5. le vie che permettono di raggiungere i parcheggi siti in corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè – corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania – corso Romania.
  2. Fanno eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti tipologie o categorie di veicoli:
    1. Taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
    2. veicoli delle Forze Armate e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione Civile in servizio;
    3. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap;
  3. Fanno inoltre eccezione le seguenti tipologie accompagnate da adeguata documentazione:
    1. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili ed indifferibili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione;
    2. veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
    3. veicoli di operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l’operatore è di turno o di reperibilità nell’orario del blocco, infermieri iscritti all’Albo Professionale nell’esercizio delle loro funzioni;
    4. veicoli utilizzati da lavoratori dipendenti che iniziano o terminano l'attività lavorativa in orari o luoghi in cui non è disponibile il servizio di trasporto pubblico, con certificazione del datore di lavoro o equivalente;
    5. veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
    6. veicoli utilizzati da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare, anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.) con documentazione adeguata;
    7. veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città.
    8. veicoli delle Associazioni o Società sportive o utilizzati da iscritti ad Associazioni o Società sportive con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e che comporta spostamenti extracomunali. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e che comporta spostamenti extracomunali. Le deroghe del presente punto sono concesse limitatamente ai veicoli catalizzati conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive o i veicoli diesel ecologici conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e i veicoli alimentati a GPL o metano;
    9. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
    10. veicoli utilizzati da sacerdoti o ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di contrassegno di colore giallo e recante il timbro della Città di Torino;
    11. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, fornite di adeguata documentazione, limitatamente alle auto catalizzate conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive o i veicoli diesel ecologici conformi alla direttiva 94/12/CEE e successive e i veicoli alimentati a GPL o metano;
    12. veicoli o mezzi d’opera per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dal Settore Suolo Pubblico - Ufficio Coordinamento e dalla Divisione Servizi Civici e Tributi - Ufficio C.O.S.A.P. o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco;
    13. veicolo di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
    14. veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;
    15. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
    16. veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa di Lire 127.020 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 127.020 a Lire 508.070) per inosservanza del divieto di circolazione.

AVVISA

che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Torino, lì 10 gennaio 2001

Il Sindaco
Prof. Valentino Castellani