Ordinanza n° 3315 del 15 dicembre 1999 |
CITTÀ DI TORINO
Settore Tutela Ambiente
ORDINANZA SUL CONTROLLO OBBLIGATORIO
DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 "NuovoCodice della Strada", e segnatamente l'art. 7, il quale, tral'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono conOrdinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o alcunecategorie di veicoli per accertate e motivate esigenze diprevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonioartistico, ambientale e naturale; l'art. 79 "Efficienza deiveicoli a motore...", in cui, oltre ad evidenziare l'obbligoa garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche percontenere l'inquinamento atmosferico, si prevede la possibilitàdi avvalersi, per effettuare i controlli ai motori, di officineprivate appositamente autorizzate.
Visto il DPR 16 dicembre 1992 n° 495"Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice dellaStrada" art. 237 e l'Appendice VIII° al Titolo III°, inrelazione all'efficienza dei veicoli ed in particolare il puntof) "emissioni inquinanti", in cui si fa riferimentoalla direttiva CEE 92/55.
Visto il Decreto del Ministro dell'Ambientedel 15 aprile 1994 (in G.U. 10.05.1994 n° 107) con il quale sonostati definiti i livelli di attenzione e di allarme per gliinquinanti atmosferici nelle aree urbane, con obbligo di adottareprovvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamentoatmosferico e per rientrare nei limiti della norma.
Visto il Decreto del Ministro dei Trasportidel 28 febbraio 1994 (in G.U. 05.03.1994 n° 53) con cui sonostate individuate le imprese abilitate ai controlli, le qualidevono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanicamotoristica" o "elettrauto"; tale decreto all'art.2 stabilisce, altresì, le modalità di esecuzione dei controlli,l'attestazione dell'avvenuto controllo (valida su tutto ilterritorio nazionale) mediante rilascio di apposito bollinoautoadesivo (bollino blu).
Visto che i parametri di riferimento sonoquelli del D.M. 05.02.1996 del Ministero Trasporti"Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas discarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi delladirettiva del Consiglio delle Comunità Europee n.92/55/CEE".
Visto il Decreto del MinistrodellAmbiente 21 aprile 1999 n. 163 "Individuazione deicriteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottanole misure di limitazione della circolazione", art. 1, comma3.
Vista la direttiva del Ministero dei LavoriPubblici del 7 luglio 1998 che disciplina l'emanazione deiprovvedimenti di limitazione della circolazione.
Visto l'art. 104 del D.P.R. n° 616/77.
Vista la legge 23 dicembre 1978 n° 833.
Visto l'art. 38, comma 1 sub b), della legge 8 giugno 1990 n°142.
Visto lart. 42 dello Statuto della Città di Torino.
Preso atto che nel periodo di applicazionedel Decreto Ministeriale del 12 novembre 1992, i livelli diattenzione sono stati superati in numerose occasioni e sono statiemessi, diversi provvedimenti sindacali di limitazione dellacircolazione veicolare.
Preso atto che con deliberazione delCommissario Straordinario del 5 marzo 1993 (mecc. n°9301938/21), era stato adottato il "Piano di InterventoOperativo" ove in particolare al punto 1.20 era previstal'introduzione nella Città di Torino del controllo obbligatoriodelle emissioni dei veicoli, mediante idonea certificazionerilasciata da officine convenzionate, limitatamente all'area ZTL.
Preso atto che con deliberazione dellaGiunta Municipale in data 23.11.1993 (mecc. N° 9309954/21) taleobbligo veniva esteso a tutta la città, e che successiveordinanze stabilivano i tempi e i modi di esecuzione deicontrolli.
Considerata l'incidenza che il trafficoautoveicolare assume per la formazione degli inquinanti.
Considerato che non sarà possibileconseguire un sensibile miglioramento della qualitàdellaria urbana unicamente attraverso la diffusione deipost-combustori catalitici sugli autoveicoli di nuovaimmatricolazione e su quelli in circolazione, se non verràparimenti garantita la periodica manutenzione dei dispositivi dialimentazione e combustione dei veicoli in circolazione, in mododa minimizzare lemissione di inquinanti.
Considerata a tal fine necessaria lariconferma, con le opportune modifiche, dei provvedimenti chehanno, in passato, reso obbligatoria l'effettuazione di periodicicontrolli di manutenzione degli apparati di alimentazione ecombustione, per la tutela della salute pubblica.
Ritenuto opportuno stabilire che i soggettinon obbligati a sottoporsi al controllo dei gas di scarico edall'esposizione del relativo bollino blu siano i seguenti:
INVITA
tutti i proprietari di autoveicolicircolanti in Torino a provvedere alla costante manutenzione deidispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli stessionde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gasinquinanti;
ORDINA
- veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
- autovetture registrate come storiche;
- autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
- veicoli che nel corso del 1999 hanno superato positivamente la revisione periodica o il controllo del bollino blu per un periodo di un anno dalla data della revisione o del bollino se immatricolati dopo il 1° gennaio 1988, e per un periodo di sei mesi se immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1988; nel caso che nel corso del 1999 siano state effettuate sia la revisione che il bollino blu, come scadenza vale la data dell'ultimo controllo emissione fumi;
- veicoli immatricolati dopo il 31.12.1995;
TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI | |
1. Autoveicoli dotati di motore con accensione a scintilla | |
dotati di convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda, misurazione con motore al regime di 1000 g/m | 0,3 |
immatricolati o messi per la prima volta in circolazione dopo il 1° ottobre 1986 | 3,5 |
immatricolati o messi per la prima volta in circolazione prima del 1° ottobre 1986 | 4,5 |
2. Autoveicoli dotati di motore ad accensione per compressione (DIESEL) | OPACITÀ |
DIESEL aspirato coefficiente di assorbimento K= 2,5 m-1 | 65% MAX |
DIESEL turbocompresso coefficiente di assorbimento K = 3,0 m-1 | 70% MAX |
Le suddette ditte devono presentare domanda al Sindaco indicando: ragione sociale, indirizzo, N° iscrizione alla Camera di Commercio, N° iscrizione al R.I.A. e allegare fotocopia del certificato di omologazione del Ministero dei Trasporti, ai sensi del DM 628/96, della strumentazione di controllo posseduta. Ai fini del rilascio dellautorizzazione è indispensabile il possesso di analizzatori omologati ai sensi del D.M. 628/96; tuttavia le officine che già provvedono al rilascio dei bollini e che non possiedono strumenti ai sensi del 628/96 hanno tempo sino a tutto giugno 1999 per regolarizzare la loro posizione.
Devono inoltre: a) trasmettere copia del certificato rilasciato dalla ditta fornitrice dello strumento o da tecnici abilitati, attestante la calibrazione avvenuta in data non anteriore a mesi 12; b) dichiarare che l'impresa si impegna a sottoporre la propria strumentazione ad una costante manutenzione e ad una calibrazione almeno annuale; c) osservare le prescrizioni contenute nell'ordinanza ai precedenti punti 3) e 4); d) accettare il disciplinare sottoscritto allatto della domanda di autorizzazione, compresa l'applicazione della tariffa fissata per il controllo nel valore massimo di L. 20.000 ( I.V.A. inclusa).
Il comune rilascia l'autorizzazione di cui alla Direttiva Ministero LL.PP. 7.7.98 e un apposito contrassegno conforme al modello allegato alla suddetta direttiva, che deve essere esposto all'esterno dell'officina autorizzata.
AVVERTE
Per l'inosservanza delledisposizioni del presente provvedimento sono previste le seguentisanzioni amministrative:
AVVISA
che a norma dellart. 3,comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presenteordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giornidalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per ilPiemonte;
Il presente provvedimento sostituiscel'ordinanza n° 379 del 23 febbraio 1999 e diventaimmediatamente esecutivo, ai termini di legge, con lapubblicazione all'Albo Pretorio.
Torino, il 15 dicembre 1999