ORDINANZA N. 2495

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. 458 LOCALITA' Area Gran Madre

CIRCOSCRIZIONE N. 8

(Riserva di sosta ad uso handicappato)

del 24.09.1999 GI/HANDI99/granmadre

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IL DIRIGENTE

 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

 

Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

 

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

 

ORDINA

 

l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti:

 

 

A) in corso Casale

 

sul lato EST, immediatamente a NORD dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 18, per un tratto di m 6.00, con disposizione "in fila";

 

 

B) in via Vittozzi

 

sul lato OVEST, immediatamente a NORD del f.f. SUD di via Gioanetti, per un tratto di m 6.00, con disposizione "in fila";

 

C) via Martiri della Libertà

 

sul lato EST, in corrispondenza del n.c. 10, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila";

 

 

D) in via Lanfranchi

 

sul lato SUD, a m 27.00 circa ad EST del f.f. EST di via Vittozzi, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila";

 

 

E) in via Cosmo

 

sul lato EST;

a)      immediatamente a SUD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 2, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila";

b)      immediatamente a SUD dell'intersezione di via Lodovica, per un tratto di m 6.00 circa; con disposizione "in fila";

 

 

F) in via Monferrato

 

sul lato EST, immediatamente a NORD del n.c. 18, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila";

 

 

G) in via Santorre di Santarosa

 

sul lato SUD, immediatamente ad OVEST del f.f. OVEST di via Martiri della Libertà, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila";

 

 

H) in piazza Gran Madre di Dio

 

 

1) sul lato SUD della perimetrale SUD

a)      in corrispondenza del n.c. 2, con disposizione "a spina";

b)      immediatamente ad EST del n.c. 8, per un tratto di m 6.00, con disposizione "in fila";

 

2) sul lato EST della perimetrale EST, a m 5.00 a NORD del passo carrabile contraddistitno dal n.c. 14, per due tratti di m 6.00 circa , con disposizione "in fila";

 

 

I) in via Gioanetti

 

sul lato NORD, immediatamente ed EST del f.f. EST di via Bonsignore, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila" ;

L) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)