ORDINANZA N.

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' via Chisone

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del GI/VARIE99/chisone

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IL DIRIGENTE

 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

 

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista l’ordinanza n. 199 prot. 34 dell’11.02.98, con la quale veniva istituita un’area per effettuare le operazioni di carico e scarico sul lato OVEST di via Chisone per un tratto di m 18 circa, partendo al limite SUD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 12 e procedendo verso SUD;

 

Vista l’ordinanza n.198 prot.33 dell’11.02.98, istitutiva di un’area per n. 2 posti auto riservata alle persone motulese o non vedenti, sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del n:c. 10;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

in via Chisone

 

1) l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con sosta "in fila" consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato OVEST della via, in corrispondenza del n.c. 12 , per un tratto di m 10.00 procedendo verso SUD;

 

2) la limitazione dell’orario del divieto di sosta permanente, istituito con l’ordinanza n. 198 prot. 33 T dell’11.02.98, meglio specificata in premessa, nell’area riservata ai disabili o non vedenti muniti di contrassegno, dalle ore 8.00 alle ore 19.30;

 

3) la revoca dell’area riservata alle operazioni di carico e scarico, istituita con ordinanza n. 199 prot. 34 dell11.02.98, meglio specificata in premessa;

 

4) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)