ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

---------------------------------------------------------------------------

Prot. n. LOCALITA' Via S.Giulia

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del SB/varie99 sgiu

---------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,

n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la segnalazione dell'Azienda Regionale U.S.L. 4;

Vista l'ordinanza n. 609 prot. n. 567 del 09.4.96 con la quale . stato

istituito il divieto di sosta permanente, sul lato nord della via, con

sosta consentita ai veicoli di Soccorso per un tratto di m 6.00 circa ad

ovest di via Rossini;

Vista la richiesta dell'Azienda Regionale U.S.L. 4;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

in via S.Giulia

- la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" ad

integrazione dei segnali stradali che individuano il tratto di

carreggiata in cui . vigente il provvedimento di cui all'ordinanza

n.609prot 567del 09.4.1996, meglio specificata in premessa;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

 

 

segue ordinanza n.

 

 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

p.IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO