ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' Via S.Simone
CIRCOSCRIZIONE N. 7
del SB/varie simone
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IL DIRIGENTE
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la richiesta dell'Associazione Commercianti Balon relativa
all'estensione dell'area destinata alla fiera del Gran Balon;
Sentito in merito l'Assessorato per il Commercio;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in via S.Simone
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare (compresa la sosta
quale momento statico della circolazione) dalle ore 7.00 alle ore 20.00,
nel tratto: via Borgo Dora-via Andreis, nella seconda domenica di ogni
mese, fatta eccezione per gli operatori commerciali interessati alla
Fiera periodica del Gran Balon, per gli autoveicoli di soccorso, della
Forza Pubblica e dei residenti per accedere alle loro propriet., in
quanto trattasi di area destinata al mercato e ai veicoli per il carico e
lo scarico delle cose;
- la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .
altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle
vigenti norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di fermata,
comporter. la rimozione coatta dei veicoli;
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
segue ordinanza n.
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
per IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO