ORDINANZA N.

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' Area "Vanchiglia"2

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del SB/varie vanch2

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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il Piano Urbano del Traffico, approvato dal Consiglio Comunale in

data 26.9.1995 (mecc. n. 9504495/06);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4.3.1999 (mecc. n.

9901325/06), immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 25.3.1999, recante

l'oggetto: "PUT - Attuazione progressiva della sosta a pagamento nell'area

Vanchiglia";

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

1) . istituita la sosta a pagamento, in luogo non vietato e non riservato,

dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, compreso il sabato,

sulle vie, corsi e piazze compresi nell'interno del perimetro dell'area

delimitata da: corso S.Maurizio, corso Regina Margherita, Lungo Po

Machiavelli;

2) All'interno di questo perimetro, nei luoghi ove . istituita la sosta a

pagamento, . fatto obbligo ai conducenti di esporre dal lato interno del

parabrezza dei veicoli, in modo chiaramente visibile, il documento

attestante l'avvenuto pagamento della sosta;

3) la sosta di cui al punto 1) sulle sedi stradali comprese all'interno di

detto perimetro, . pertanto subordinata al pagamento della tariffa di

riferimento di Lit. 1600/ora. Viene, inoltre, stabilito che: nel

controviale sud e nord di corso Regina Margherita, tratto Lungo Po

Machiavelli/Rond. Rivella; nel controviale nord di corso San Maurizio,

nonch. nel Lungo Po Machiavelli, venga applicata la tariffa per la sosta

ridotta al 50%, ovvero la tariffa oraria di Lit 800, come gi. stabilito

nelle altre zone a pagamento per le strade ai margini di esse.Il

 

 

segue ordinanza n.

 

 

pagamento pu. essere effettuato tramite parchimetri o parcometro, oppure

mediante l'utilizzo di voucher.

I parcheggi cos. istituiti verrano gestiti dall'Azienda Torinese

Mobilit. con proprio personale, attenendosi a quanto previsto nel

contratto di servizio tra la Citt. e l'ATM relativamente alla sosta a

pagamento.

Nei parcheggi cos. istituiti, potranno essere utilizzati, oltre ai

vauchers e alle tessere magnetiche prepagate, gli abbonamenti mensili

ordinari (L. 130.000/mese e L. 80.000/mese rispettivamente per i

parcheggi a L. 1600/h e a L. 800/h), gli abbonamenti mensili a fasce

orarie (L. 80.000/mese), nonch. le tessere settimanali da L. 11.000 che

consentono 40 ore di sosta settimanale per i parcheggi da L.800/h.

Vengono confermate le agevolazioni previste per i residenti e per i

dimoranti, cos. come meglio illustrate nella deliberazione della Giunta

Comunale del 27.02.1996 (mecc. 9601243/06).

L'area "Vanchiglia", cos. come meglio sopra individuata, verr.

denominata "E 1", ai fini della sosta dei residenti e dei dimoranti;

4) sono esentate dal pagamento della sosta tutte le categorie di veicoli

sotto elencate:

a) mezzi di trasporto pubblico;

b) velocipedi;

c) ciclomotori;

d) motoveicoli;

e) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;

f) autoveicoli di trasporto funebre;

g) macchine operatrici;

h) veicoli in servizio da piazza (taxi) nei posteggi a loro concessi;

i) veicoli di Forze Armate e della Polizia, dei Vigili del Fuoco e dei

Servizi di Soccorso in stato di emergenza, di servizio degli Enti

Pubblici (Comune di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte,

Stato, USSL di Torino) e delle Aziende esercenti servizi di

pubblica utilit. (ATM, AEM, ENEL, AAM, ITALGAS, RAI, FS, Poste

Italiane, ecc.) dei quali sia palese la funzione e la destinazione

all'espletamento di un pubblico servizio;

5) la sospensione dei provvedimenti attuativi della sosta a pagamento

laddove siano in contrasto con eventuali autorizzazioni ad occupare il

suolo pubblico;

6) l'attuazione della presente ordinanza sar. disposta attraverso

l'adozione di specifiche ordinanze di regolamentazione viabile delle

vie, corsi e piazze ubicate all'interno del perimetro suddetto;

7) la pubblicit. della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre

1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60

giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il

Piemonte;

 

 

segue ordinanza n.

 

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto

Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere

proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero

dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del

regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA