ORDINANZA N.
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
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Prot. n. LOCALITA' via Giotto
CIRCOSCRIZIONE N. 8
del GI/varie99/giotto
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IL DIRIGENTE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista l'ordinanza n. 310 prot. 1801 del 26.10.71, con la quale veniva
istituito il divieto di sosta permanente per un tratto di m 10.00 sul lato
EST di via Giotto a partire da m 30 dal f.f. NORD di via Canova con
direzione NORD;
Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
- la revoca dell'ordinanza n. 1801 prot. 310 del 26.10.1971, meglio
specificata in premessa;
- la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante la rimozione della
segnaletica, con avvertenza che la presente ordinanza . altres.
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA