ORDINANZA N. 1025

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'

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Prot. n. 190 LOCALITA' via Perrone

del 26/04/1999 CIRCOSCRIZIONE N. 1

GI/VARIE99/PERRONE

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IL DIRIGENTE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e

modificazioni;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,

n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la richiesta del Consolato Onorario del Regno del Belgio per il

Piemonte e la Valle d'Aosta;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a

Vienna il 24.4.1963, resa esecutiva in Italia con legge 9.8.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo

straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei

diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit.;

Considerata l'opportunit. di adottare il provvedimento meglio

specificato in dispositivo;

ORDINA

in via Perrone

1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai

veicoli del Consolato Onorario del Regno del Belgio muniti di apposito

contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in

sosta non autorizzata, sul lato OVEST, a m 5.00 circa a NORD del passo

carrabile contraddistinto dal n.c. 16, per n. 1 posto auto con

disposizione in fila;

2) la collocazione del pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" ad

integrazione dei segnali stradali che individuano il tratto di

carreggiata in cui . vigente il provvedimento indicato, di cui al punto

1);

3) la pubblicit. dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei

prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica

eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza .

altres. pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si proceder. a termine delle

vigenti norme in materia;

 

2s2e2g2u2e2 2o2r2d2i2n2a2n2z2a2 2n2.

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo

n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni pu. essere proposto ricorso,

da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la

procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.

495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)