ORDINANZA N. 862

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. 163 LOCALITA' corso Matteotti

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 07/04/1999 GI/VARIE/AUSTRIA

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IL DIRIGENTE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285

riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e

successive modificazioni ed integrazioni, nonch. le norme del regolamento

di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.

16.12.1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed

integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Sezione

Circoscrizionale 1 Centro Crocetta, con la quale veniva comunicato il

trasferimento degli uffici del Consolato in altra sede;

Vista l'ordinanza n. 326 prot. 305 del 6.03.95, che istituiva il

divieto di sosta permanente, con sosta "in fila" consentita esclusivamente

ai veicoli del Consolato d'Austria muniti di evidenti contrassegni di

riconoscimento sul lato NORD della carreggiata NORD di corso Matteotti, per

un posto auto immediatamente ad OVEST del passo carrabile contraddistinto

con il n.c. 28;

Ritenuta la necessit., per ragioni di pubblico interesse inerenti la

circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in

dispositivo;

ORDINA

- la revoca dell'ordinanza n. 326 prot. 305 del 6.03.95, meglio specificata

in premessa;

- la pubblicit. del suscritto provvedimento mediante la rimozione della

segnaletica, con avvertenza che la presente ordinanza . altres.

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

 

 

segue ordinanza n.

 

 

avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,

n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA