ORDINANZA N.

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

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Prot. n. LOCALITA' corso Giambone, corso Corsica

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del GI/VARIE99/Giambone

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IL DIRIGENTE

 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

 

Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

nell’area di intersezione corso Corsica –corso Giambone

 

- la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell’art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,

 

A) in corso Giambone

 

 

tratto: corso Corsica –via Albenga

tratto: corso Corsica –via Vian

B) in corso Corsica

 

nel tratto: corso Giambone – via La Loggia

 

nel tratto: corso Giambone – via Oliverso

- sulla semicarreggiata centrale EST, rispettivamente a m 51.00 circa e a m 24.00 circa dal f.f. NORD di corso Giambone;

 

- la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

 

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità di cui sopra, in relazione alla loro natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(arch. Alessandro FARAGGIANA)