Ordinanza n° 379 del 23 febbraio 1999

CITTÀ DI TORINO
Settore Tutela Ambiente
ORDINANZA SUL CONTROLLO OBBLIGATORIO
DELLE EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", e segnatamente l'art. 7, il quale, tra l'altro, dispone che, nei centri abitati, i Comuni possono con Ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; l'art. 79 "Efficienza dei veicoli a motore...", in cui si evidenzia l'obbligo a garantire la massima efficienza degli autoveicoli anche per contenere l'inquinamento atmosferico.

Visto il DPR 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" art. 237 e l'Appendice VIII° al Titolo III°, in relazione all'efficienza dei veicoli ed in particolare il punto f) "emissioni inquinanti", in cui si fa riferimento alla direttiva CEE 92/55.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 15 aprile 1994 (in G.U. 10.05.1994 n° 107) sono stati definiti i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, con obbligo di adottare provvedimenti al raggiungimento dei relativi stati di attenzione e di allarme.

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994 (in G.U. 05.03.1994 n° 53) con cui sono state individuate le imprese abilitate ai controlli, le quali devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della Legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto"; tale decreto all'art. 2 stabilisce, altresì, le modalità di esecuzione dei controlli, l'attestazione dell'avvenuto controllo (valida su tutto il territorio nazionale) mediante rilascio di apposito bollino autoadesivo (bollino blu).

Visto che i parametri di riferimento sono quelli del D.M. 05.02.1996 del Ministero Trasporti "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE".

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente 23.10.1998 "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione", allegato 3, comma 1.

Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 che disciplina l'emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione.
Visto l'art. 104 del D.P.R. n° 616/77.
Vista la legge 23 dicembre 1978 n° 833.
Visto l'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n° 142.
Visto l'art. 67 dello Statuto della Città di Torino.

Preso atto che nel periodo di applicazione del Decreto Ministeriale del 12 novembre 1992, i livelli di attenzione sono stati superati in numerose occasioni e sono stati emessi, diversi provvedimenti sindacali di limitazione della circolazione veicolare.
Preso atto che con deliberazione del Commissario Straordinario del 5 marzo 1993 (mecc. n° 9301938/21), era stato adottato il "Piano di Intervento Operativo" ove in particolare al punto 1.20 era prevista l'introduzione nella Città di Torino del controllo obbligatorio delle emissioni dei veicoli, mediante idonea certificazione rilasciata da officine convenzionate, limitatamente all'area ZTL.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Municipale in data 23.11.1993 (mecc. N° 9309954/21) tale obbligo veniva esteso a tutta la città, e che le successive ordinanze n° 1429 del 30.11.93, n° 1815 del 29.11.94, n° 1745 del 26.10.95 e n° 2163 del 18.12.96 stabilivano i tempi e i modi di esecuzione dei controlli.

Considerato che non sarà possibile conseguire un sensibile miglioramento della qualità dell'aria urbana unicamente attraverso la diffusione dei post-combustori catalitici sugli autoveicoli di nuova immatricolazione e su quelli in circolazione, se non verrà parimenti garantita la periodica manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli in circolazione, in modo da minimizzare l'emissione di inquinanti.

Considerato che il consuntivo della precedente campagna di controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli a motore è stato finora soddisfacente, sia per il numero degli automezzi che si sono sottoposti al controllo rispetto al parco circolante, sia per l'accettazione, da parte della cittadinanza, del principio che ha motivato la campagna stessa, ossia che una regolare manutenzione del motore porta a minori consumi e ad un minor inquinamento dell'aria.
Considerata a tal fine necessaria la riconferma, con le opportune modifiche, dei provvedimenti che hanno, in passato, reso obbligatoria l'effettuazione di periodici controlli di manutenzione degli apparati di alimentazione e combustione, per la tutela della salute pubblica.
Ritenuto opportuno stabilire che i soggetti non obbligati a sottoporsi al controllo dei gas di scarico ed all'esposizione del relativo bollino blu siano i seguenti:

  1. veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
  2. autovetture registrate come storiche;
  3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
  4. autoveicoli immatricolati dopo il 31.12.1994.
  5. sono infine esclusi per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di effettuazione del controllo, gli autoveicoli che hanno superato con esito regolare la revisione periodica, ed inoltre gli autoveicoli già muniti del bollino relativo all'anno 1998, fino alla rispettiva scadenza annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.

INVITA

tutti i proprietari di veicoli a motore circolanti in Torino a provvedere alla costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli stessi onde limitare, al minore livello possibile, l'emissione di gas inquinanti;

ORDINA

  1. Nell'ambito del centro abitato del territorio comunale di Torino, fatta eccezione per i tratti autostradali che lo attraversano, è vietata la circolazione degli autoveicoli di proprietà di persone o Enti aventi residenza o sede nella provincia di Torino, con massa complessiva sino a 3,5 t., che non siano in condizione di garantire la rispondenza delle emissioni in atmosfera dei gas di scarico ai limiti richiamati dall'art. 2 del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 92/55/CEE".
    Tale rispondenza deve essere dimostrata, a seguito di specifico controllo delle emissioni dei gas di scarico, tramite idonea certificazione e con l'esposizione, sul parabrezza dell'autoveicolo, dell'apposito bollino autoadesivo, conforme al modello del DM 28 febbraio 1994 (bollino blu).
    Il controllo di cui al precedente capoverso sarà annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
    I predetti autoveicoli, muniti di contrassegno, non si intendono autorizzati in deroga a limitazioni della circolazione, adottate o in via preventiva oppure a fronte di episodi acuti di inquinamento, quali il raggiungimento dello stato di attenzione e/o di allarme di cui al disposto del D.M. 15/04/94 e del D.M. 25/11/94.
  2. Sono esclusi dall'obbligo di sottoporsi a controllo ed all'esposizione del relativo bollino:
    1. veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
    2. autovetture registrate come storiche;
    3. autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
    4. autoveicoli immatricolate dopo il 31.12.1994
    5. sono infine esclusi per il periodo di un anno, con decorrenza dalla data di effettuazione del controllo, gli autoveicoli che hanno superato con esito regolare la revisione periodica, ed inoltre gli autoveicoli già muniti del bollino relativo all'anno 1998, fino alla rispettiva scadenza annuale per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.
  3. I valori massimi per le emissioni, ai sensi del Decreto Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996, a cui le ditte di autoriparazione aderenti dovranno tendere nella fase di messa a punto degli autoveicoli, sono quelli sotto riportati:

TIPOLOGIA DEGLI AUTOVEICOLI

VALORI CEE
  1. Autoveicoli dotati di motore con accensione a scintilla 

% CO
  • dotati di convertitore catalitico a circuito chiuso, a tre vie, con regolazione a sonda lambda, misurazione con motore al regime di 1000 g/m 
    misurazione con motore al regime di 2000 g/m

0,5

0,3
  • immatricolati o messi per la prima volta in circolazione dopo il 1° ottobre 1986 

3,5
  • immatricolati o messi per la prima volta in circolazione prima del 1° ottobre 1986 

4,5
  1. Autoveicoli dotati di motore ad accensione per compressione (DIESEL) 

OPACITÀ
  • DIESEL aspirato coefficiente di assorbimento K= 2,5 m-1 

65% MAX
  • DIESEL turbocompresso coefficiente di assorbimento K = 3,0 m-1 

70% MAX

  1. Il controllo si intende superato positivamente se effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti dei valori indicati nel precedente punto in caso contrario si dovrà provvedere alla ripetizione del controllo fino ad esito favorevole, dopo i necessari interventi di manutenzione. L'attestato di superamento del controllo è costituito dall'apposita scheda numerata (con allegato, lo stampato emesso dallo strumento di misura).
    L'attestazione di controllo, firmata dall'operatore, dovrà riportare senza cancellazioni il numero di targa del veicolo, la data di effettuazione del controllo e la ragione sociale della ditta esecutrice; l'attestato dovrà essere conservato sull'autoveicolo per tutto il periodo di validità ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo; inoltre, dovrà essere apposto sul parabrezza dell'autoveicolo, in modo visibile, il relativo bollino blu autoadesivo.
  2. Le ditte artigianali e commerciali del settore, che svolgono l'attività di autoriparazione e che intendano essere autorizzate all'effettuazione dei controlli con rilascio di attestato valido ai fini della presente ordinanza, devono essere iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n° 122, nelle sezioni "meccanica motoristica" o "elettrauto", ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti del 28 febbraio 1994.
    Le suddette ditte devono presentare domanda al Sindaco indicando: ragione sociale, indirizzo, N° iscrizione alla Camera di Commercio, N° iscrizione al R.I.A. e allegare fotocopia del certificato di omologazione del Ministero dei Trasporti, ai sensi del DM 628/96, della strumentazione di controllo posseduta. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è indispensabile il possesso di analizzatori omologati ai sensi del D.M. 628/96; tuttavia le officine che già provvedono al rilascio dei bollini e che non possiedono strumenti ai sensi del 628/96 hanno tempo sino a tutto giugno 1999 per regolarizzare la loro posizione.
    Devono inoltre: a) trasmettere copia del certificato rilasciato dalla ditta fornitrice dello strumento o da tecnici abilitati, attestante la calibrazione avvenuta in data non anteriore a mesi 12; b) dichiarare che l'impresa si impegna a sottoporre la propria strumentazione ad una costante manutenzione e ad una calibrazione almeno annuale; c) osservare le prescrizioni contenute nell'ordinanza ai precedenti punti 3) e 4); d) accettare il disciplinare sottoscritto all'atto della domanda di autorizzazione, compresa l'applicazione della tariffa fissata per il controllo nel valore massimo di L. 20.000 ( I.V.A. inclusa).
    Il comune rilascia l'autorizzazione di cui alla Direttiva Ministero LL.PP. 7.7.98 e un apposito contrassegno conforme al modello allegato alla suddetta direttiva, che deve essere esposto all'esterno dell'officina autorizzata.
  3. Onde evitare problemi di affollamento all'inizio dell'anno 1999 per i controlli dei nuovi veicoli sottoposti ad obbligo, viene stabilita la seguente calendarizzazione, per l'effettuazione dei controlli delle sottonotate categorie di veicoli:

entro il 31 MARZO 1999 Gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica o retrofit e quelli alimentati a metano o a GPL, immatricolati o messi in circolazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 1994.
alla scadenza annuale Gli autoveicoli dotati di bollino verde 1998 immatricolati dopo il 1° gennaio 1988
alla scadenza semestrale Gli autoveicoli dotati di bollino verde 1998 immatricolati prima del 1° gennaio 1988.

AVVERTE

Per l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

  1. Lire 121.200 da pagarsi entro 60 giorni (ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92, da Lire 121.200 a Lire 484.800) per inosservanza del divieto di circolazione.
  2. in caso di verifica strumentale, da parte degli organi di vigilanza, degli autoveicoli aventi motore ad accensione per compressione (diesel), l'accertato mancato rispetto dei limiti massimi di emissione, di cui al precedente punto 3), comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di lire 100.000, conciliabile entro 60 giorni, nonché l'obbligo di sottoporre il veicolo al controllo di cui al punto 1) ed esibire, entro i successivi 15 giorni, presso l'ufficio dell'organo di vigilanza che ha operato l'accertamento, la relativa attestazione dell'avvenuto controllo. La mancata presentazione, entro i termini previsti, del documento attestante il compiuto controllo, comporterà per il trasgressore l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa di Lire 100.000, conciliabile entro 60 giorno.
  3. Lire 300.000, da pagarsi entro 60 giorni per la riscontrata errata calibratura degli strumenti di controllo e/o l'accertato rilascio dell'attestato ad autoveicoli non idonei; inoltre, si procederà alla cancellazione immediata delle officine inadempienti dall'apposito elenco comunale, con conseguente ritiro delle schede e dei bollini non utilizzati.
  4. I proprietari degli autoveicoli soggetti alle disposizioni della presente ordinanza, residenti o aventi sede legale in Comuni della Provincia di Torino diversi dal Capoluogo, nel caso di primo accertamento da parte degli Organi di vigilanza, in cui si rilevi la mancata effettuazione del controllo, non saranno sanzionati, bensì obbligati a sottoporre il veicolo stesso al controllo ed esibire, entro i successivi 15 giorni, la relativa certificazione all'ufficio dell'organo di vigilanza che ha operato l'accertamento. In caso di inosservanza della suddetta prescrizione, verrà applicata la conseguente sanzione di cui alla lettera b).

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso di chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n° 2790 del 18 dicembre 1998 e diventa immediatamente esecutivo, ai termini di legge, con la pubblicazione all'Albo Pretorio.