ORDINANZA N.  37/99             
     
                                  CITTA' DI TORINO
           DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA' - SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
     
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     Prot. n.                             LOCALITA' Via Asinari di Bernezzo
                                          CIRCOSCRIZIONE  N.   4
     del                                  SB/revasber
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                                    IL DIRIGENTE
     
         Vista la legge  8 giugno  1990, n.  142 e  successive modificazioni  ed
     integrazioni;
     
         Visti gli artt.  5, 6 e  7 del Decreto  Legislativo 30.04.1992, n.  285
     riguardante  le  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale  e
     successive modificazioni ed integrazioni, nonch.  le norme del  regolamento
     di  esecuzione  del  predetto  Decreto  Legislativo  approvato  con  D.P.R.
     16.12.1992, n. 495;
     
         Visto il  decreto legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e  successive
     modificazioni ed integrazioni;
     
         Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
     
         Vista la legge 15 maggio  1997, n. 127,  e successive modificazioni  ed
     integrazioni;
     
         Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
     
         Vista l'ordinanza n.339 prot  n. 2815 del 29.11.1971, con la  quale,fra
     l'altro, al punto 2 veniva istituito  il divieto di sosta permanente  lungo
     il lato sud della via, nel  tratto compreso tra via  Pietro Cossa e  Piazza
     Chironi;
     
         Ritenuta la necessit.,  per ragioni di  pubblico interesse inerenti  la
     circolazione stradale, di  adottare i provvedimenti  meglio specificati  in
     dispositivo;
     
     
                                       ORDINA
     
                             in via Asinari di Bernezzo
     
     - la revoca del punto 2 dell'ordinanza n. 339 prot. n. 2815 del  29.11.1971
       citato in premessa;
       
     - la pubblicit.  del suscritto  provvedimento mediante  la rimozione  della
       segnaletica,  con  avvertenza  che  la   presente  ordinanza  .   altres.
       pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
     
                                       AVVERTE
     
     che nei confronti di  eventuali trasgressori si  proceder. a termine  delle
     vigenti norme in materia; 
     
     che a  norma dell'art.  3, comma  4, della  legge 7  agosto 1990,  n.  241,
     avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
     n. 1034, chiunque vi abbia interesse potr. ricorrere: per incompetenza, per
     eccesso di  potere  o  per  violazione  di  legge  entro  60  giorni  dalla
     pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
     
     che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo
     n. 285/1992, sempre nel termine di  60 giorni pu. essere proposto  ricorso,
     da chi abbia  interesse alla  apposizione della  segnaletica, in  relazione
     alla natura dei segnali apposti, al  Ministero dei Lavori Pubblici, con  la
     procedura di  cui  all'art.  74 del  regolamento,  emanato  con  D.P.R.  n.
     495/1992.
     
                                      IL DIRIGENTE SETTORE TRAFFICO E VIABILITA'
                                              Arch. Alessandro FARAGGIANA