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Ultimo aggiornamento - 10 agosto, 2007

Consulenze Professionali SIAE-ENPALS

Iva al 10% sui concerti nei teatri

Un'altra buona notizia per i musicisti e il pubblico. L'Iva per i concerti nei teatri passa definitivamente dal 20% al 10%. Infatti sempre nella Finanziaria 2007 al comma 300 dell'art. 1 si precisa che la normativa dell'Iva è estesa anche ai concerti vocali e strumentali. Questo però non vuol dire che tutti i concerti di qualunque genere eseguiti in qualunque luogo avranno l'Iva al 10%. La nostra interpretazione è che per adesso la norma si potrà applicare sicuramente per i concerti che si tengono nei teatri, in quanto l'Iva al 10% era già operativa per le esibizioni di musica classica, operistica e operettistica in teatro. Oggi non ci sono più limitazioni di genere, e speriamo che in futuro si cancellino anche le limitazioni di contesto.

Ecco la comunicazione ufficiale:
in riferimento alla nota questione "Aliquote IVA concerti vocali e strumentali", si comunica che il Senato della Repubblica ha approvato, il 15 dicembre scorso, il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl 1183 (Finanziaria 2007) il cui comma n. 300, presentato dal Senatore Legnini, così recita: "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972?. Il comma è chiaramente una "interpretazione autentica" della Legge IVA DPR 633/72, nello specifico della Tabella A-parte IIII (Beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10%) riguardante le aliquote sugli spettacoli. La Legge, pertanto, non ha subito modifiche fino ad oggi. L'emendamento, approvato dal Senato, va a confutare la Risoluzione 83/E del 15.06.2004 dell'Agenzia delle Entrate che pretendeva l'aliquota al 20% solo sui contratti connessi con alcuni spettacoli, quelli elencati alla voce 123 dopo il (;) punto e virgola, comparso nella stesura del D. Lgs. 60/1999, riservando altresì l'aliquota del 10% solo agli spettacoli ricompresi prima del fatidico segno di interpunzione. I concerti vocali e strumentali venivano così "puniti" con un improvviso sovvertimento dell'aliquota da sempre applicata nella forma agevolata. L'emendamento approvato, richiamandosi alla Legge, include invece TUTTI gli spettacoli elencati alla voce 123 tra i "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali" (voce 119). Trattandosi di comma interpretativo e non di modifica normativa, esso non va a toccare minimamente la legge di origine e ne ribadisce la lettera e lo spirito iniziali (1972), confermando così la validità dell'applicazione dell'IVA al 10% anche per il passato e per il periodo precedente la discussa risoluzione del 2004. L'Agenzia delle Entrate, infatti, sulla base della risoluzione del 2004 e della lettura distorta del D. Lgs. 60/1999 (lettura che si faceva risalire anche ad una circolare del Ministero Finanze del 2000, la 165/E, che invece, come è stato ampiamente dimostrato, non trattava minimamente le aliquote IVA sui contratti!) aveva iniziato ad accertare e sanzionare retroattivamente le attività concertistiche, svolte dal 2000 in avanti, sulle quali era stata applicata l'aliquota IVA del 10%.

Il Parlamento ha così dato ragione alle tesi sostenute negli ultimi due anni dal settore che opera nello spettacolo dal vivo ed alle istanze giunte negli ultimi mesi dal Comitato spontaneo sorto a difesa della legge di origine.

In definitiva, la nozione di spettacolo teatrale è estesa agli: "Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti", ne in alcun modo influiscono i segni di punteggiatura a limitarne l'ambito.

La nozione va applicata sia ai contratti con il personale (scritture di cui al punto 119), sia agli appalti di servizio tra gli organizzatori e gli impresari, che al rapporto tra organizzatori e pubblico pagante (punto 123), in linea con la VI Direttiva CEE, come ribadito dalle più recenti sentenze.

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