Contributo ai mutuatari

Lo.C.A.Re.

Agenzia Sociale Comunale per la locazione
Per informazioni, telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al seguente numero unico: 011 011 24300

La misura, finanziata dalla Regione Piemonte con i fondi ASLO, consiste nell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei cittadini che hanno sottoscritto un mutuo (mutuatari) e sono in difficoltà economica.

Il contributo a fondo perduto è pari al valore di 12 rate del mutuo (in caso di ISEE del mutuatario < 6.400,00 euro), oppure 9 mensilità (in caso di ISEE < 10.600,00 euro) oppure 6 mensilità (in caso di ISEE < 26.000,00 euro).

I cittadini interessati, se in possesso dei requisiti sotto riportati, devono compilare il modulo di accesso alla misura a favore dei mutuatari che potrà essere inviato semplicemente via mail all’indirizzo iscrizionelocare@comune.torino.it (allegando pdf oppure foto nitida del documento di identità).

Modulo di accesso alla misura a favore dei mutuatari (pdf | 927 MB).

I requisiti soggettivi per accedere alla misura a favore dei mutuatari, che il cittadino richiedente deve autocertificare compilando il modulo appositamente predisposto, sono i seguenti:

  • cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di altro Stato e possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
  • residenza anagrafica a Torino da almeno 1 anno e/o di svolgere un’attività lavorativa continuativa a Torino da almeno 1 anno;
  • indicatore Isee dell’anno in corso non superiore a 26.000,00 euro;
  • di non essere proprietario (o titolare di diritto di usufrutto, uso e abitazione) di ulteriori immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 ubicati in qualunque località del territorio nazionale o su immobili di categoria catastale A3 ubicati sul territorio della provincia di residenza;
  • non aver già ottenuto la fruizione di contributi di Lo.C.A.Re. – ASLO relativi ad un contratto di locazione non ancora scaduto (per ciascun componente del nucleo familiare in allora beneficiario);
  • non aver già ottenuto la fruizione di contributi Lo.C.A.Re. – FIMI relativi ad un contratto di locazione non ancora scaduto (per ciascun componente del nucleo familiare in allora beneficiario).

Ulteriori requisiti oggettivi richiesti, relativi all’immobile ed al mutuo, che il cittadino dovrà autocertificare, compilando il modulo appositamente predisposto, sono i seguenti:

  • l’immobile oggetto del mutuo prima casa non deve avere le caratteristiche dell’abitazione di lusso ai sensi del dm Lavori Pubblici 2/8/1969 (ad esempio ville e case unifamiliari in lotti non inferiori a 3.000 mq.) e categorie catastali A1, A8 e A9;
  • la superficie massima dell’abitazione, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni non può superare mq. 95;
  • il valore iniziale del mutuo per l’acquisto della prima casa non può superare l’importo di euro 100.000,00;
  • la rata del mutuo è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seguenti dell’art. 2 della l. 444/2007 (art. 2 comma 476 della l. 444/2007 “Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto”);
  • il mutuo non è più coperto da contratti assicurativi per rischi di cui ai commi 479 e seguenti art. 2 della l. 444/2007.

L’erogazione del contributo a fondo perduto è disposta ove venga accertata in capo al richiedente la permanenza dei requisiti che hanno comportato l’interruzione del mutuo ossia, in alternativa, uno dei seguenti eventi che il cittadino dovrà autocertificare:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ossia…. rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

L’ufficio Lo.C.A.Re. si riserva di effettuare i controlli di legge su quanto autocertificato consultando le banche dati pubbliche e richiedendo, se del caso, agli interessati la documentazione necessaria a comprova delle dichiarazioni rese in domanda.

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