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Contributi a proprietari ed inquilini per favorire la stipula di contratti di locazione convenzionata attraverso la mediazione di Lo.C.A.Re. (agenzie sociali per la locazione)

Lo.C.A.Re.

Agenzia Sociale Comunale per la locazione
Per informazioni, telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 12:00 al seguente numero unico: 011 011 24300

A fronte della richiesta di iscrizione, l’ufficio Lo.C.A.Re. rilascerà un’attestazione valida 1 anno a comprova, con l’indicazione dei contributi ed incentivi riconosciuti in caso di stipula di un contratto di locazione convenzionato (art. 2, comma 3, legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i.) entro il periodo di validità dell’iscrizione.
Tale attestazione sarà trasmessa via mail o potrà essere ritirata dall’interessato in via Orvieto 1/20/A.

La predisposizione del contratto di locazione convenzionato (art. 2, comma 3, legge  n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i.) avviene esclusivamente a cura dell’ufficio Lo.C.A.Re. che fornisce un servizio di mediazione per la corretta applicazione degli Accordi Territoriali.

Preliminarmente alla stesura del contratto l’ufficio Lo.C.A.Re. verificherà il possesso dei requisiti autocertificati.
Il mancato possesso dei suindicati requisiti soggettivi comporta la decadenza dai benefici richiesti (contributi ed incentivi) ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000  e s.m.i..
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale.

Alla stipula del contratto di locazione convenzionato la Città:

  • riconosce al proprietario un incentivo economico, differenziato in base alla durata del contratto, pari a:

euro 1.500,00 (3 anni + 2);  euro 2.000,00 (4 anni + 2);  euro 2.500,00 (5 anni + 2); euro 3.000,00 (6 anni + 2);

  • riconosce all’inquilino un contributo basato sul canone mensile di locazione pari a:

 n. 8  mensilità (in caso di ISEE < 6.400,00 euro) oppure n. 6 mensilità (in caso di ISEE < 10.600,00 euro) oppure n. 4 mensilità (in caso di ISEE < 26.000,00 euro) del contratto oggetto di stipula. Detto contributo sarà mensilmente scalato dal canone di locazione per l’intera durata della prima scadenza contrattuale.

La Città riconosce altresì un apposito Fondo di Garanzia che tutela il proprietario in caso di sopravvenuta morosità dell’inquilino ed a fronte di sentenza esecutiva di sfratto.
Il Fondo di Garanzia risarcisce il proprietario delle inadempienze dell’inquilino e conseguenti spese legali affrontate per portare a termine la procedura di sfratto, nei limiti della copertura di 12 mensilità del canone di locazione stipulato nel relativo contratto.
 

Come ottenere il riconoscimento del diritto al Fondo di Garanzia (allegato 1 alla Disposizione Interna n. 732 del 08/06/2023)

Come richiedere l'erogazione del Fondo di Garanzia (allegato 2 alla Disposizione Interna n. 732 del 08/06/2023)

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