Si rende noto che tutti i giovani che compiono il diciassettesimo anno di età nel corso dell’anno 2007, verranno iscritti nelle liste di leva ai sensi degli artt. 34 (come modificato dall’art. 40 della legge 31 maggio 1975, n. 191) e 35 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, purchè residenti in Torino alla data del 31 marzo c.a. Nell’eventualità di un trasferimento all’estero verranno comunque, se in possesso della cittadinanza italiana, compresi in questa lista di leva.
Nonostante la legge 226/2004 “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di Leva…” introduca la disciplina inerente alla “Leva Professionale”, i Comuni, in applicazione al D. Lgs. 236/2003, sono tenuti a continuare a svolgere tutte le attività necessarie alla predisposizione della “Formazione ed Aggiornamento delle Liste di Leva”.
I giovani diciassettenni verranno pertanto iscritti nelle liste di leva ma non dovranno più rispondere alla chiamata alle armi, tranne nei casi previsti dall'art. 2, comma 1 della legge 331/2000 di seguito riportati:
"Le finalità di cui all’art.1 sono assicurate da
(omissis )…
personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla
legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale
in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario
cessato dal servizio da non più di cinque anni: , nei seguenti
casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art.
78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia
coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione
internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze
armate”.