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N. 13 - 01 Luglio 2008

Rubriche

Pubblicato il 01 Luglio 2008

L'indennità di disoccupazione ordinaria

Approfondiamo in questo numero l'indennità di disoccupazione ordinaria, un argomento su cui frequentemente i cittadini pongono domande e richiedono chiarimenti.

Che cos'è

L'indennità di disoccupazione ordinaria, erogata dall'INPS, spetta ai lavoratori che possono far valere l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, garantendo un aiuto economico che sostituisce il reddito da lavoro. In particolare è concessa ai lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per i seguenti motivi:

  • Licenziamento
  • Sospensione per mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato, ecc...
  • Scadenza del contratto
  • Dimissioni per giusta causa determinate da mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica peggiorativa delle mansioni, mobbing, notevole variazione delle condizioni di lavoro, spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza comprovate ragioni, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico, ecc...

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'INPS da almeno 2 anni, avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro e avere rilasciato al Centro per l'Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Importo e modalità di pagamento

L'indennità viene corrisposta per 8 mesi, ma può durare fino a 12 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni d'età; ai lavoratori sospesi per mancanza di lavoro spetta nel limite massimo di 65 giorni.
L'importo dell'indennità viene calcolato nel seguente modo:

  • Ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi e il 50% per il settimo e ottavo mese
  • Ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi sei mesi, il 50% per il settimo e ottavo mese, il 40% per i mesi successivi

L'importo massimo mensile lordo per il 2008 è di 858,58 euro, elevato a 1.031,93 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • Ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti
  • Viene avviato a un nuovo lavoro
  • Diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto
  • Viene cancellato dalle liste di disoccupazione

L'indennità può essere riscossa con assegno circolare, bonifico bancario o postale o allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito sul conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio preposto al pagamento presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

Domanda e decorrenza

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro agli uffici INPS più vicini al luogo di abitazione o presso un patronato che provvederà a inoltrarla presso la sede competente.
Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito www.inps.it nella sezione moduli.
È necessario allegare la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22), il certificato di iscrizione al Centro per l'Impiego e la richiesta di detrazioni Irpef.
L'indennità decorre:

  • Dall'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro i primi sette giorni
  • Dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi

Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile fare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione di rifiuto.

Informazione

Consultare il sito www.inps.it
contattare il Contact Center Integrato INPS-INAIL 803.164
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
o rivolgersi alle sedi INPS