Approfondiamo in questo numero l'indennità di disoccupazione ordinaria, un argomento su cui frequentemente i cittadini pongono domande e richiedono chiarimenti.
L'indennità di disoccupazione ordinaria, erogata dall'INPS, spetta ai lavoratori che possono far valere l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, garantendo un aiuto economico che sostituisce il reddito da lavoro. In particolare è concessa ai lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per i seguenti motivi:
Per ottenerla bisogna essere assicurati all'INPS da almeno 2 anni, avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro e avere rilasciato al Centro per l'Impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
L'indennità viene corrisposta per 8 mesi, ma può durare fino a 12 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni d'età; ai lavoratori sospesi per mancanza di lavoro spetta nel limite massimo di 65 giorni.
L'importo dell'indennità viene calcolato nel seguente modo:
L'importo massimo mensile lordo per il 2008 è di 858,58 euro, elevato a 1.031,93 euro per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48 euro.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
L'indennità può essere riscossa con assegno circolare, bonifico bancario o postale o allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito sul conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio preposto al pagamento presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro agli uffici INPS più vicini al luogo di abitazione o presso un patronato che provvederà a inoltrarla presso la sede competente.
Il modello di domanda è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito www.inps.it nella sezione moduli.
È necessario allegare la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22), il certificato di iscrizione al Centro per l'Impiego e la richiesta di detrazioni Irpef.
L'indennità decorre:
Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile fare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione di rifiuto.
Consultare il sito www.inps.it
contattare il Contact Center Integrato INPS-INAIL 803.164
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00
o rivolgersi alle sedi INPS