di Mirella Reano
Un servizio per le imprese
I vincoli normativi ed amministrativi condizionano in modo fortemente
negativo la nascita e lo sviluppo dell'attività di impresa.
I lunghi tempi di risposta della Pubblica Amministrazione e i costi aggiuntivi
che gravano sulle imprese si traducono in fattori discriminanti rispetto
a quelle operanti in altri paesi e freno agli investimenti esteri in Italia.
Nasce dall'analisi di questi fenomeni la necessità di porre mano
alla semplificazione amministrativa.
Ma in concreto che cosa sta a significare "semplificazione amministrativa"?
Semplificazione è questo ed altro ancora:
Nel quadro delle riforme tendenti a raggiungere questo scopo nasce alla
fine degli anni '90 lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Quali le finalità dello SUAP?
Essere l'unica "interfaccia" per le imprese rispetto alla amministrazione
pubblica e attraverso la semplificazione procedimentale, ricondurre tutti
i procedimenti relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi
ad un unico procedimento con un unico titolare.
Invitiamo quindi a leggere queste brevi "Istruzioni per l'uso".
A disposizione dell'utente due procedimenti denominati: semplificato
e per autocertificazione.
Si ricorre al primo quando si ritiene opportuno avere una esplicita autorizzazione
da parte della Pubblica Amministrazione e nei casi in cui la legge non
ammette il procedimento per autocertificazione (es. impianti che utilizzano
materiali nucleari, produzione di armamenti, produzione raffinazione stoccaggio
oli minerali). Si può ricorrere al secondo in tutte le restanti
situazioni.

Procedimenti suddivisi per tipologia di attività
La procedura
L'utente (imprenditore, legale rappresentante di società, professionista
incaricato, ecc.) presenta allo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) unica domanda in bollo corredata di elaborati progettuali,
relazioni tecniche, documentazione fotografica, ecc, riguardanti l'intervento,
e necessari per ottenere tutte le autorizzazioni, pareri, licenze ecc.
Compito dello Sportello è ora di controllare la completezza della
documentazione presentata e la sua coerenza con gli atti autorizzativi
richiesti; completata la breve istruttoria, entro 3 giorni lavorativi
dal ricevimento dell'istanza, trasmettere a ciascuna delle Amministrazioni
Pubbliche coinvolte i documenti riguardanti l'istruttoria tecnica di propria
competenza. Entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione
tutte le amministrazioni devono rilasciare allo Sportello Unico gli atti
autorizzatori, nulla-osta, pareri o altri atti di consenso. Se una delle
amministrazioni nel corso dell'istruttoria rileva l'incompletezza della
documentazione può richiedere per una sola volta allo Sportello
Unico, entro 30 giorni dal ricevimento della pratica, integrazione documentale.
In tal caso lo Sportello informa l'utente della richiesta e provvede a
sospendere i termini del procedimento unico.
Le integrazioni, presentate esclusivamente allo Sportello Unico, vengono
trasmesse da quest'ultimo all'amministrazione interessata, riaprendo nel
contempo i termini del procedimento.
Se il termine dei 90 giorni decorre senza che tutte le amministrazioni
abbiano fatto pervenire allo Sportello Unico il loro atto di competenza,
nei 5 giorni successivi lo Sportello convoca la conferenza dei servizi
per supplire, con la decisione collegiale dei partecipanti, all'inerzia
di una o più amministrazioni.
La conferenza dei servizi è regolamentata dalla Legge n. 241 del
1990.
Le deroghe e le eccezioni
Se una amministrazione comunica direttamente all'utente le sue richieste,
senza darne notizia allo Sportello, è opportuno che l'utente stesso,
al ricevimento della richiesta, informi l'ufficio per consentire la sospensione
dei termini e la successiva riapertura alla consegna della documentazione.
Diversamente, trascorsi i 90 giorni, lo Sportello in assenza di sospensioni
avvierà autonomamente la procedura della conferenza dei servizi.
Richieste di integrazione documentale possono essere fatte, sempre ed
esclusivamente tramite lo Sportello Unico, dalle amministrazioni anche
superato il termine dei 30 giorni.
In tal caso lo Sportello non sospenderà il procedimento e sarà
cura del richiedente affrettarsi a produrre nel minor tempo possibile
gli atti mancanti, e dell'amministrazione richiedente a concludere l'istruttoria
nel termine di legge per evitare il ricorso alla conferenza dei servizi.
Nel corso dell'istruttoria potrebbe verificarsi l'esigenza di coinvolgere
un'altra amministrazione, in precedenza non individuata.
Questo deve avvenire sempre nel termine dei 30 giorni a disposizione dell'ente
per richieste di integrazione. Anche quest'ultima amministrazione avrà
a disposizione 90 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione
per concludere la sua istruttoria. Nulla cambia nei rapporti che abitualmente
intercorrono tra enti/uffici pubblici e utenti per chiarimenti e precisazioni
in merito alle scelte progettuali. Soltanto nei casi in cui la diretta
conseguenza di questi chiarimenti sia la presentazione di nuova documentazione,
lo Sportello deve essere informato per la prosecuzione dell'iter secondo
le norme che regolano il procedimento unico e di cui abbiamo scritto in
precedenza.
L'esito positivo
Ricevuti entro i 90 giorni tutti gli atti di assenso delle Amministrazioni
Pubbliche, lo Sportello Unico provvede immediatamente alla chiusura della
pratica, con il rilascio del "Provvedimento unico" che raccoglie
tutti gli atti in precedenza citati (es. permesso di costruire, autorizzazione
per gli scarichi in pubblica fognatura, autorizzazione commerciale, autorizzazione
sanitaria) e autorizza il richiedente a effettuare l'intero intervento.
N.B. Dove lo Sportello Unico è operativo, come nel caso di
Torino, le autorizzazioni riguardanti impianti produttivi (agricoltura,
artigianato, commercio, industria, turistico-alberghiero, servizi e telecomunicazioni)
non rilasciate dallo Sportello Unico con Provvedimento Unico sono inefficaci.
L'esito negativo
Nel caso che una delle amministrazioni si pronunci negativamente, lo Sportello
nel termine di 3 giorni dal ricevimento della risposta comunica al richiedente
la chiusura del procedimento con esito negativo.
L'utente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può richiedere allo
Sportello di convocare la conferenza di servizi per concordare quali siano
le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. La
conferenza dei servizi è gestita secondo le regole della Legge
n. 241 del 1990.
È il procedimento dedicato allo Sportello Unico, che non trova
riscontri nelle procedure complesse della Pubblica Amministrazione.
Ha inizio con la presentazione allo Sportello Unico della domanda in bollo
che deve contenere:
Lo Sportello Unico, effettuata l'istruttoria di sua competenza e entro
3 giorni dal ricevimento, trasmette agli enti coinvolti le autocertificazioni
per le verifiche ed i controlli di legge.
Contemporaneamente trasmette al Settore Edilizia Privata la documentazione
necessaria per l'istruttoria edilizia nei casi in cui sia necessario il
permesso di costruire. Anche in questo caso gli enti possono richiedere
per una sola volta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, atti
o documenti necessari per il proseguimento dell'istruttoria.
Lo Sportello Unico informa l'utente della richiesta ed interrompe i termini
del procedimento fino al ricevimento di quanto richiesto.
Trascorso il termine di 30 giorni non possono più essere richiesti
altri atti o documenti.
Nel caso in cui necessitino chiarimenti rispetto alle soluzioni progettuali
proposte, o si debbano fare modifiche sostanziali al progetto, o il progetto
risulti molto complesso, lo Sportello può convocare il richiedente
per una audizione in contraddittorio. Dell'audizione viene redatto un
verbale.
Il procedimento, ad eccezione dell'ipotesi di interruzione dei termini
e di audizione in contraddittorio, si conclude nel termine di 60 giorni
dalla presentazione della domanda.
Nello stesso termine di 60 giorni deve essere rilasciato o negato il permesso
di costruire. Trascorso il periodo indicato senza esiti di carattere negativo
da parte degli uffici, si forma il silenzio-assenso e il richiedente può
avviare gli interventi in conformità a quanto autocertificato.
Lo Sportello Unico provvede comunque a comunicare al richiedente la chiusura
del procedimento con esito positivo (e a rilasciare il permesso di costruire
dove necessario).
Attenzione! Se viene accertata la falsità di una
delle autocertificazioni prodotte, ad eccezione dei casi di errore od
omissione materiale che possono essere corretti o integrati, è
dovere dello Sportello Unico trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica,
dandone notizia all'interessato.
Le norme che regolamentano lo Sportello Unico per le Attività Produttive
sono: D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000.
| Procedimenti avviati e conclusi | ||
| Procedimenti avviati | Dalla data di istituzione al 30 settembre 2004 | n. 1743 |
| Di cui dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 | n. 322 | |
| Procedimenti conclusi (positivi e negativi) |
Dalla data di istituzione al 30 settembre 2004 | n. 1468 |
| Di cui dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 | n. 285 | |
| Procedimenti conclusi entro i termini |
Dalla data di istituzione al 30 settembre 2004 | n. 1209 |
| Di cui dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 | n. 249 | |
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