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N. 3 - 23 Febbraio 2005

Sportello Imprese Torino: istruzioni per l'uso

Pubblicato il - 23 febbraio 2005

di Mirella Reano

Un servizio per le imprese
I vincoli normativi ed amministrativi condizionano in modo fortemente negativo la nascita e lo sviluppo dell'attività di impresa.
I lunghi tempi di risposta della Pubblica Amministrazione e i costi aggiuntivi che gravano sulle imprese si traducono in fattori discriminanti rispetto a quelle operanti in altri paesi e freno agli investimenti esteri in Italia.
Nasce dall'analisi di questi fenomeni la necessità di porre mano alla semplificazione amministrativa.
Ma in concreto che cosa sta a significare "semplificazione amministrativa"?

  • vuol dire sopprimere vincoli e procedure non necessarie;
  • vuol dire riordinare e ridurre le norme;
  • vuol dire modificare e semplificare i procedimenti amministrativi, riducendo così tempi e costi per la P.A., per le imprese e per i cittadini.

Semplificazione è questo ed altro ancora:

  • perché deve rendere chiaro e comprensibile il funzionamento della Pubblica Amministrazione;
  • perché deve tagliare passaggi, adempimenti e controlli inutili e superflui;
  • perché deve migliorare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e utenti;
  • perché in sintesi deve proporre un nuovo modello di amministrazione, moderna, efficiente, aperta al dialogo ed alla collaborazione.

Nel quadro delle riforme tendenti a raggiungere questo scopo nasce alla fine degli anni '90 lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Quali le finalità dello SUAP?
Essere l'unica "interfaccia" per le imprese rispetto alla amministrazione pubblica e attraverso la semplificazione procedimentale, ricondurre tutti i procedimenti relativi alle autorizzazioni per gli impianti produttivi ad un unico procedimento con un unico titolare.
Invitiamo quindi a leggere queste brevi "Istruzioni per l'uso".

A disposizione dell'utente due procedimenti denominati: semplificato e per autocertificazione.
Si ricorre al primo quando si ritiene opportuno avere una esplicita autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione e nei casi in cui la legge non ammette il procedimento per autocertificazione (es. impianti che utilizzano materiali nucleari, produzione di armamenti, produzione raffinazione stoccaggio oli minerali). Si può ricorrere al secondo in tutte le restanti situazioni.

Grafico - Procedimenti suddivisi per tipologia di attività
Procedimenti suddivisi per tipologia di attività


Il procedimento semplificato

La procedura
L'utente (imprenditore, legale rappresentante di società, professionista incaricato, ecc.) presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) unica domanda in bollo corredata di elaborati progettuali, relazioni tecniche, documentazione fotografica, ecc, riguardanti l'intervento, e necessari per ottenere tutte le autorizzazioni, pareri, licenze ecc.

Compito dello Sportello è ora di controllare la completezza della documentazione presentata e la sua coerenza con gli atti autorizzativi richiesti; completata la breve istruttoria, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, trasmettere a ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte i documenti riguardanti l'istruttoria tecnica di propria competenza. Entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della documentazione tutte le amministrazioni devono rilasciare allo Sportello Unico gli atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o altri atti di consenso. Se una delle amministrazioni nel corso dell'istruttoria rileva l'incompletezza della documentazione può richiedere per una sola volta allo Sportello Unico, entro 30 giorni dal ricevimento della pratica, integrazione documentale. In tal caso lo Sportello informa l'utente della richiesta e provvede a sospendere i termini del procedimento unico.

Le integrazioni, presentate esclusivamente allo Sportello Unico, vengono trasmesse da quest'ultimo all'amministrazione interessata, riaprendo nel contempo i termini del procedimento.
Se il termine dei 90 giorni decorre senza che tutte le amministrazioni abbiano fatto pervenire allo Sportello Unico il loro atto di competenza, nei 5 giorni successivi lo Sportello convoca la conferenza dei servizi per supplire, con la decisione collegiale dei partecipanti, all'inerzia di una o più amministrazioni.
La conferenza dei servizi è regolamentata dalla Legge n. 241 del 1990.

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Le deroghe e le eccezioni
Se una amministrazione comunica direttamente all'utente le sue richieste, senza darne notizia allo Sportello, è opportuno che l'utente stesso, al ricevimento della richiesta, informi l'ufficio per consentire la sospensione dei termini e la successiva riapertura alla consegna della documentazione.
Diversamente, trascorsi i 90 giorni, lo Sportello in assenza di sospensioni avvierà autonomamente la procedura della conferenza dei servizi. Richieste di integrazione documentale possono essere fatte, sempre ed esclusivamente tramite lo Sportello Unico, dalle amministrazioni anche superato il termine dei 30 giorni.
In tal caso lo Sportello non sospenderà il procedimento e sarà cura del richiedente affrettarsi a produrre nel minor tempo possibile gli atti mancanti, e dell'amministrazione richiedente a concludere l'istruttoria nel termine di legge per evitare il ricorso alla conferenza dei servizi.
Nel corso dell'istruttoria potrebbe verificarsi l'esigenza di coinvolgere un'altra amministrazione, in precedenza non individuata.
Questo deve avvenire sempre nel termine dei 30 giorni a disposizione dell'ente per richieste di integrazione. Anche quest'ultima amministrazione avrà a disposizione 90 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per concludere la sua istruttoria. Nulla cambia nei rapporti che abitualmente intercorrono tra enti/uffici pubblici e utenti per chiarimenti e precisazioni in merito alle scelte progettuali. Soltanto nei casi in cui la diretta conseguenza di questi chiarimenti sia la presentazione di nuova documentazione, lo Sportello deve essere informato per la prosecuzione dell'iter secondo le norme che regolano il procedimento unico e di cui abbiamo scritto in precedenza.

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L'esito positivo
Ricevuti entro i 90 giorni tutti gli atti di assenso delle Amministrazioni Pubbliche, lo Sportello Unico provvede immediatamente alla chiusura della pratica, con il rilascio del "Provvedimento unico" che raccoglie tutti gli atti in precedenza citati (es. permesso di costruire, autorizzazione per gli scarichi in pubblica fognatura, autorizzazione commerciale, autorizzazione sanitaria) e autorizza il richiedente a effettuare l'intero intervento.
N.B. Dove lo Sportello Unico è operativo, come nel caso di Torino, le autorizzazioni riguardanti impianti produttivi (agricoltura, artigianato, commercio, industria, turistico-alberghiero, servizi e telecomunicazioni) non rilasciate dallo Sportello Unico con Provvedimento Unico sono inefficaci.

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L'esito negativo
Nel caso che una delle amministrazioni si pronunci negativamente, lo Sportello nel termine di 3 giorni dal ricevimento della risposta comunica al richiedente la chiusura del procedimento con esito negativo.
L'utente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può richiedere allo Sportello di convocare la conferenza di servizi per concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. La conferenza dei servizi è gestita secondo le regole della Legge n. 241 del 1990.

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Il Procedimento mediante autocertificazione

È il procedimento dedicato allo Sportello Unico, che non trova riscontri nelle procedure complesse della Pubblica Amministrazione.
Ha inizio con la presentazione allo Sportello Unico della domanda in bollo che deve contenere:

  • la richiesta di permesso di costruire, se necessaria, in quanto non autocertificabile;
  • le autocertificazioni, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e da professionisti abilitati che attestano la conformità dei progetti alle norme vigenti nelle seguenti materie: urbanistica, sicurezza impianti, tutela sanitaria, tutela ambientale.

Lo Sportello Unico, effettuata l'istruttoria di sua competenza e entro 3 giorni dal ricevimento, trasmette agli enti coinvolti le autocertificazioni per le verifiche ed i controlli di legge.
Contemporaneamente trasmette al Settore Edilizia Privata la documentazione necessaria per l'istruttoria edilizia nei casi in cui sia necessario il permesso di costruire. Anche in questo caso gli enti possono richiedere per una sola volta, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, atti o documenti necessari per il proseguimento dell'istruttoria.

Lo Sportello Unico informa l'utente della richiesta ed interrompe i termini del procedimento fino al ricevimento di quanto richiesto.

Trascorso il termine di 30 giorni non possono più essere richiesti altri atti o documenti.
Nel caso in cui necessitino chiarimenti rispetto alle soluzioni progettuali proposte, o si debbano fare modifiche sostanziali al progetto, o il progetto risulti molto complesso, lo Sportello può convocare il richiedente per una audizione in contraddittorio. Dell'audizione viene redatto un verbale.

Il procedimento, ad eccezione dell'ipotesi di interruzione dei termini e di audizione in contraddittorio, si conclude nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Nello stesso termine di 60 giorni deve essere rilasciato o negato il permesso di costruire. Trascorso il periodo indicato senza esiti di carattere negativo da parte degli uffici, si forma il silenzio-assenso e il richiedente può avviare gli interventi in conformità a quanto autocertificato.
Lo Sportello Unico provvede comunque a comunicare al richiedente la chiusura del procedimento con esito positivo (e a rilasciare il permesso di costruire dove necessario).

Attenzione! Se viene accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, ad eccezione dei casi di errore od omissione materiale che possono essere corretti o integrati, è dovere dello Sportello Unico trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, dandone notizia all'interessato.
Le norme che regolamentano lo Sportello Unico per le Attività Produttive sono: D.P.R. 447/1998 e D.P.R. 440/2000.

Tabella espositiva dell'attività dello Sportello Imprese
Procedimenti avviati e conclusi
Procedimenti avviati Dalla data di istituzione al 30 settembre 2004 n. 1743
Di cui dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 n. 322
Procedimenti conclusi
(positivi e negativi)
Dalla data di istituzione al 30 settembre 2004 n. 1468
Di cui dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 n. 285
Procedimenti conclusi
entro i termini
Dalla data di istituzione al 30 settembre 2004 n. 1209
Di cui dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 n. 249

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