Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 297/02 sono cambiate le regole in materia di stato di disoccupazione.
In particolare è utile ricordare che nel caso in cui il rapporto di lavoro termini anticipatamente a causa di licenziamento o dimissioni, il lavoratore dovrà presentarsi al CPI di appartenenza entro 60 giorni dalla data di fine rapporto per comunicare l'avvenuta interruzione anticipata e per effettuare la verifica dello stato
di disoccupazione.
In tale occasione gli operatori del CPI provvederanno ad effettuare la verifica dello stato di disoccupazione del lavoratore visionando i dati inerenti:
Queste informazioni potranno essere rese portando in visione la relativa documentazione o tramite autocertificazione utilizzando gli appositi moduli del CPI.
Il lavoratore che in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro non si presenti al CPI entro 60 giorni dalla data di fine rapporto sarà considerato non più disponibile alla ricerca di lavoro.
Questo significherà per il lavoratore la cancellazione dello stato di disoccupazione, indipendentemente dai redditi, dalla durata del rapporto di lavoro e dal motivo del recesso.
È bene sottolineare che in caso di conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato senza recesso anticipato non è più necessario recarsi presso il CPI per comunicare la fine del contratto.
Il lavoratore torna a essere considerato in modo automatico immediatamente disponibile al lavoro, se il contratto ha avuto una durata inferiore agli 8 mesi (4 mesi per i giovani) ed un reddito lordo annuo inferiore ai 7500 euro.