L'articolo in lingua rumena (file .pdf)
Progetto di informazione rivolto ai cittadini neocomunitari presenti sul territorio regionale
Si è costituito nei mesi scorsi, su iniziativa del Comune e della
Provincia di Torino, un tavolo tecnico "UE - Romania, nuovi cittadini
europei" composto, oltre ai promotori, da Regione Piemonte, Prefettura,
Questura e Procura di Torino, per promuovere una corretta informazione
sulle conseguenze dell'ingresso in Europa.
In questo numero vi è la spiegazione sintetica del contenuto delle
circolari ministeriali di dicembre/gennaio; esse trattano di ricongiungimenti
familiari, delle diverse procedure necessarie per il lavoro subordinato,
che variano a seconda della categoria lavorativa, per il lavoro autonomo,
e infine delle novità riguardanti i decreti di espulsione.
I cittadini europei possono entrare e circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Non é necessario il rilascio del visto, ma é sufficiente avere con sè un documento di identità da esibire su eventuale richiesta delle autorità italiane.
Trascorsi i tre mesi, occorre chiedere alla Questura la carta di soggiorno,
allegando la documentazione che motiva la richiesta (es. lavoro autonomo,
studio, ecc.). La permanenza in Italia per un periodo superiore a tre
mesi senza che sia stata richiesta la carta di soggiorno non comporta,
comunque, alcuna conseguenza pregiudizievole; al mancato ottemperamento
non è ricollegata alcuna sanzione.
La carta di soggiorno é valida per tutto il territorio italiano
e ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio o, nel caso di
soggiorni inferiori all'anno, di durata inferiore, sulla base dei motivi
del soggiorno. La carta é rinnovabile:
La circolare n. 3 del 3 gennaio 2007 chiarisce le modalità relative
al ricongiungimento familiare dei cittadini neocomunitari. Se il coniuge
o i figli sono di nazionalità romena o di altro Paese membro, potranno
entrare in Italia senza che il familiare già regolarmente presente
in Italia chieda il nulla osta al ricongiungimento.
Se invece il ricongiunto è un familiare non comunitario, sarà
necessario chiedere un visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica
italiana, mentre non sarà necessario chiedere il nulla osta allo
Sportello Unico.
Ai familiari di un cittadino comunitario si applica il D.P.R. 54/2002,
in base al quale hanno diritto di soggiorno i familiari a carico del titolare
del diritto al soggiorno, intendendosi per familiari i coniugi, i figli
fino a 21 anni e agli ascendenti e discendenti sia del lavoratore comunitario
che del proprio coniuge, che sono a loro carico.
Tutte le pratiche presentate prima del 1° gennaio 2007 e ancora pendenti
presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione verranno automaticamente
archiviate.
I decreti di espulsione emessi fino al 31 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007 hanno cessato tutti gli effetti. Ne consegue che tutti coloro che avevano ricevuto un'espulsione possono rientrare in Italia senza chiedere alcuna autorizzazione. Solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica i cittadini rumeni non possono essere ammessi sul nostro territorio o possono essere espulsi. I cittadini comunitari inoltre non possono essere espulsi perché in possesso di documenti scaduti.
La direttiva del Consiglio e del Parlamento dell'Unione Europea 2004/38/CE,
per la quale il 30 aprile 2006 è scaduto il termine entro il quale
gli Stati membri avrebbero dovuto emanare le disposizioni di attuazione,
mira a semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno
dei cittadini dell' Unione. Essa non prevede il possesso della carta di
soggiorno per i cittadini di uno Stato membro che intendono dimorare per
un periodo superiore a tre mesi, contemplando la possibilità di
richiedere unicamente un'iscrizione presso le Autorità competenti.
I cittadini dell'Unione Europea, aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
così come definiti esclusivamente dal punto 1 dell'articolo 2 della
Direttiva in parola, possono essere iscritti nei registri della popolazione
residente, anche senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno,
una volta verificato il requisito della dimora abituale.
Resta fermo l'obbligo, sancito dall'articolo 14 del D.P.R. 223/1989 indistintamente
per cittadini italiani e stranieri che trasferiscono la residenza dall'estero,
di esibire passaporto o documento equipollente.
Per ridurre disagi all'utenza, l'Agenzia delle Entrate, ha attivato cinque
sportelli straordinari per il rilascio del codice fiscale a romeni e bulgari
presso la
Direzione Regionale del Piemonte in corso Vinzaglio 8 a Torino.
Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13.
Stessi orari anche per gli altri due sportelli straordinari allestiti
a bordo del camper dell'Agenzia attrezzato a Ufficio mobile: il camper
stazionerà a Torino, in strada Antica di Collegno 259, davanti
alla sede del Centro di Assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate.
Per limitare quanto più possibile i tempi di attesa agli sportelli,
gli utenti sono pregati di presentarsi con il modulo di richiesta già
compilato e con la fotocopia di un documento di identità valido,
ad esempio il passaporto o la carta di identità romena.
Il codice fiscale può essere rilasciato da uno qualsiasi dei 39
uffici o degli altri numerosi sportelli decentrati dell'Agenzia delle
Entrate presenti in tutte le principali località del Piemonte.
A Torino gli uffici sono:
Torino 1 - corso Bolzano 30
Torino 2 - via Vaninetti 50
Torino 3 - via Sidoli 35
Torino 4 - via Padova 78
Tutte queste informazioni sono reperibili sui siti degli Enti partecipanti al Progetto